Attenzione allla procedura di formazione del comitato di valutazione. Anche piccoli errori possono deteminare una composizione irregolare.
Il nuovo comitato di valutazione è composto da 7 componenti di cui 3 sono docenti e gli altri due sono un genitore e un alunno per quanto riguarda la scuola secondaria di II grado, due genitori per quanto attiene la scuola primaria e secondaria di primo grado; a questi 5 membri vanno aggiunti il dirigente scolastico e un esperto esterno designato dall’USR.
Il comma 129 della legge 107/2015 prevede che presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. I due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, saranno scelti dal consiglio di istituto. Anche uno dei tre docenti verrà scelto dal consiglio di istituto, mentre gli altri due verranno individuati dal collegio dei docenti.
Il consiglio di istituto che dovrà eleggere i componenti del comitato di valutazione dovrà essere convocato legittimamente e dovrà essere presente con la metà più uno dei suoi componenti. Alcuni nostri lettori ci hanno segnalato che in alcune scuole il consiglio di istituto appena eletto sarebbe stato convocato dal dirigente scolastico per sceglier i componenti del nuovo comitato di valutazione. In buona sostanza dopo 4 giorni dalle elezioni per il rinnovo di un consiglio di istituto che ha sostituito diverse componenti decadute, è stato convocato questo organo collegiale per eleggere il docente, lo studente e il genitore, componenti del nuovo comitato di valutazione degli insegnanti. Qualche attento docente ha fatto notare che la frettolosa convocazione del consiglio di istituto appena eletto è da considerarsi formalmente illegittima, di conseguenza anche l’elezione delle tre componenti del comitato di valutazione.
Anche a noi pare illegittima la convocazione di un consiglio di istituto eletto da appena 4 giorni, infatti dall’art.48 dell’ordinanza ministeriale 215/91 la prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal dirigente scolastico ed ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti. Siccome i ricorsi sono presentabili entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, e sono decisi entro i 5 giorni successivi alla scadenza degli stessi, il consiglio di istituto appena eletto non poteva essere convocato dopo 4 giorni, ma almeno dopo il quinto giorno ed entro il ventesimo.
Quindi è da ritenersi illegittima anche l’elezione dei membri del comitato di valutazione, in quanto scaturita da una convocazione collegiale formalmente illegittima. A nostro parere, sarebbe saggio da parte del dirigente scolastico ammettere l’errore ed annullare la seduta del consiglio di istituto, in modo da riconvocarlo legittimamente ed eleggere correttamente le componenti del nuovo comitato di valutazione.
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