Sono titolare su sostegno alla scuola secondaria, ma ho anche il titolo di sostegno polivalente. Se andrò in soprannumero, avrò precedenza nella mia scuola su altra tipologia di posto sostegno?
A tal proposito vogliamo precisare che nel CCNI mobilità 2017/2018 dell’11 aprile 2017 è emerso un refuso in due punti importanti del medesimo contratto. Si tratta di un termine mancante all’interno del comma 2 dell’art.19 e del comma dell’art.21, norme riguardanti l’individuazione dei perdenti posto della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
Per essere più precisi nell’art.19 comma 2 sull’individuazione dei docenti perdenti posto nella scuola dell’infanzia e primaria è scritto che “il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell’ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto”.
La parte finale del succitato comma 2 dell’art.19 sarebbe dovuto essere: ”partecipa a domanda o d’ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto”. In buona sostanza si sono dimenticati il termine “con precedenza”.
Stessa identica dimenticanza del termine “con precedenza” si trova nell’art. 21 comma 1 sull’individuazione dei docenti perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado. Infatti in tale norma è scritto: “Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto”.
È del tutto evidente che si tratta di due refusi che non riportano, come sarebbe dovuto essere, il termine “con precedenza”. Tale termine invece lo troviamo ad esempio nell’O.M. 221/2017 e precisamente nel comma 3 dell’art.11, dove, per i posti in organico nella scuola dell’infanzia, il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle altre tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti. Per la scuola primaria tale precedenza è riconosciuta dal comma 8 dell’art. 12 dell’O.M.221/2017.