Chi in passato ha svolto il servizio di leva obbligatoria, senza trovarsi in costanza di nomina, si trova a non vedersi valutato quest’anno come un qualsiasi anno di servizio svolto.
Questo punteggio è negato sia ai docenti precari nelle attuali graduatorie ad esaurimento ed anche nelle relative graduatorie d’Istituto, ed anche ai docenti di ruolo per i trasferimenti, passaggi di ruolo o di cattedra e anche nelle graduatorie interne d’Istituto al fine di individuare il perdente posto. Questa mancanza di valutazione di punteggio per l’anno di servizio di leva in mancanza di nomina è percepito da alcuni, in particolare da chi è stato obbligato a fare un anno di militare, come una vera e propria ingiustizia.
Con l’abolizione dell’obbligo del servizio di leva, disposto dalla legge 23 agosto 2004, n.226 , dove all’art.1 veniva specificato che le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono state sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005, il problema del riconoscimento del punteggio di un anno di servizio nelle graduatorie scolastiche riguarda solamente tutti quei docenti che hanno svolto il servizio di leva prima del 2005 e non in costanza di servizio.
Eppure esistono molti casi di insegnanti che sono stati chiamati a svolgere gli obblighi di leva, pur non essendo in servizio come docenti, che non si sono visti riconosciuto il diritto di avere valutato l’anno di militare come un anno di servizio svolto a scuola. Sulla mancata valutazione, nella tabella dei titoli per le graduatorie ad esaurimento, del servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, ma anche sui contratti di mobilità ci sarebbero molte ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, dei TAR di diverse Regioni, della Corte di Cassazione e dei Tribunali del lavoro.
Perché il Miur si ostina a non riconoscere questo punteggio del servizio militare a prescindere dalla costanza di nomina? D’altronde è scritto anche nel testo unico in materia d’Istruzione che il servizio di leva è valido a tutti gli effetti. Infatti ai sensi dell’art. 485 comma 7 del D.lgs. 297/1994 si precisa che ai fini della carriera il servizio di leva ha validità a tutti gli effetti. Non si parla di servizio di leva incostanza di nomina, ma tutt’ al più la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l’accesso all’insegnamento medesimo.
In buona sostanza ci sarebbero tutti gli estremi normativi per ripagare chi, avendo titolo di accesso all’insegnamento, possa vedersi ripagato con il punteggio del servizio, per avere svolto un servizio obbligatorio come quello del servizio di leva. Invece sia nelle graduatorie ad esaurimento che in quelle per la mobilità si concede punteggio solo a coloro che hanno svolto il servizio militare in concomitanza ad un contratto come docenti.
Su questo tema servirebbe una maggiore chiarezza normativa e una corrispondente norma contrattuale che spieghi come stanno realmente le cose. Altrimenti l’anno di leva svolto obbligatoriamente senza trovarsi in costanza di nomina, resterà, per chi l’ha svolto, un anno rubato e non valutato.
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