Categorie: Personale

Quelle ricostruzioni di carriera dei docenti sono tutte illegittime

Un docente precario che è immesso in ruolo dopo lunghi anni di precariato, oltre ad avere ricevuto un danno per il reiterato utilizzo dei contratti a tempo determinato, subirà il danno di avere una illegittima ricostruzione della carriera. Si tratta dello stesso danno che hanno già subito in passato migliaia e migliaia di insegnanti entrati in ruolo dopo molti anni di precariato.

È utile sapere che i primi quattro anni di precariato, dopo l’immissione in ruolo, vengono ricostruiti, per l’adeguamento della posizione stipendiale, per intero, mentre gli anni eccedenti i quattro valgono solo i due terzi. In buona sostanza ad un docente con 16 anni di precariato vengono riconosciuti, ai fini della ricostruzione della carriera, soltanto 12 anni, quindi ne perde 4. C’è chi è più fortunato, e su 6 anni di precariato, sempre ai fini della ricostruzione della carriera, ha conteggiati 5 anni, perdendone solamente uno.

Tuttavia per uno strano calcolo, che contrasta le direttive europee in fatto di riconoscimento dei diritti giuridici ed economici dei docenti precari, gli insegnanti italiani hanno delle ricostruzioni di carriera illegittime. Questo fatto comporta un danno economico permanente rispetto agli scatti stipendiali. Infatti il riconoscimento dei due terzi degli anni di servizio dei precari, dopo il quarto anno di supplenza, determina, una volta raggiunto il ruolo, un trattamento stipendiale più basso e un conguaglio degli arretrati evidentemente inferiore alla reale anzianità di servizio.

Perché la norma italiana sulle ricostruzioni di carriera è da definirsi illegittima? Si tratta del fatto che tale norma non rispetta le direttiva europea 1999/70 per cui i Paese membri, tra cui c’è l’Italia, si sono impegnati a rispettarla. In particolare il conteggio riduttivo degli anni di servizio dei precari della scuola viola il principio di non discriminazione. Infatti nella clausola 4 della direttiva europea al comma 4 è scritto che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.

Per tutti i docenti che sono rimasti precari dal 1991 al 2000, c’è anche l’aggravante che tale precariato è stato determinato dalla mancanza di bandi di concorso a cattedra e dal blocco delle immissioni in ruolo. Inoltre è utile ricordare la sentenza della Corte di giustizia europea sul precariato degli insegnanti che fa da prodromo al prossimo contenzioso per le ricostruzioni di carriera illegittime. Ci piacerebbe avere conferma di quanto da noi scritto, da parte dei sindacati e dei loro uffici legali.

Il Governo che cincischia sulla questione dei contratti e che non vuole aumentare gli stipendi degli insegnanti, rischia di vedersi seppellito dal dovere adeguare gli stipendi per avere ricostruito le carriere dei docenti e di tutto il personale in modo illegittimo.

Lucio Ficara

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