Categorie: Personale

Quello strano ordine di servizio per incarico di coordinatore di classe

Accade in una scuola di Genova e denota la poca conoscenza della legge 107/2015 da parte di alcuni dirigenti scolastici. Si tratta di uno strano ordine di servizio.

Infatti un Ds di un liceo di Genova ha ordinato, tramite circolare scritta e pubblica, ai coordinatori di classe da lui stesso nominati, l’obbligo di svolgere questa funzione senza la possibilità di rinunciare, rifiutare o dimettersi da tale incarico aggiuntivo.

Eppure se il Ds avesse letto il nostro articolo: “Coordinatore di classe: ecco perché il docente può rifiutare l’incarico” , avrebbe potuto comprendere che la funzione di Coordinatore di classe non è obbligatoria, mentre lo è quella di Presidente del Consiglio di classe.

Invece il Ds in questione ha motivato la sua scelta di rendere obbligatoria la funzione di Coordinatore di classe, dando addirittura i riferimenti di legge che specificano l’obbligo di un docente a svolgere tale ruolo. Infatti nella circolare emanata dal Preside di questo liceo genovese, è scritto: << Ai sensi ed agli effetti della Legge 107 del 13 Luglio 2015, art. 1 c. 5, “I docenti dell’organico dell’autonomia, concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”, l’incarico non è aggiuntivo o facoltativo, né può essere oggetto di rinunce, rifiuti o dimissioni. Pertanto la presente vale come ordine di servizio per tutti i docenti individuati nell’incarico di coordinatore di classe >>.

Pare evidente che il Ds considera il termine coordinamento del comma 5 dell’art.1 della legge 107/2015, come se si parlasse dei Coordinatori di classe. Eppure una lettura più ampia e attenta della stessa legge 107/2015, ci fa comprende che con il termine “coordinamento” ci si riferisce a quanto scritto nel comma 31 della stessa legge, in cui è scritto: ”Le istituzioni  scolastiche  possono  individuare,  nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare  il  coordinamento delle attività di cui al comma 28”. In buona sostanza si parla di coordinamento alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato,  svolte in ambito extrascolastico.

A segnalarci questa strana circolare è stata la Gilda insegnanti di Genova che ha ritenuto importante confrontarsi con noi, la nostra posizione è chiara e motivata. Speriamo che il Ds comprenda di avere preso lucciole per lanterne o fischi per fiaschi, e con grande professionalità ritiri l’ordine di servizio che appare pienamente illegittimo.

Lucio Ficara

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