Signor ministro, ho apprezzato che – accogliendo l’appello da me personalmente rivoltole all’inizio del suo mandato – abbia teso la mano agli insegnanti non abilitati che hanno maturato un certo periodo di attività, annunciando l’intenzione di agevolarli nell’accesso al Tirocinio formativo attivo.
A questo punto però diventa davvero urgente il varo di un nuovo sistema di reclutamento, che preveda un adeguato filtro del merito (come nella nostra proposta già sul suo tavolo), in grado di correggere la pesante disomogeneità di valutazione sul territorio, pena l’ennesimo “assalto alla diligenza” nell’illusione che l’abilitazione (magari con qualche furberia) porti quasi automaticamente alla cattedra, cosa che ovviamente non è e non deve essere.
Il candidato all’insegnamento va messo in condizione di valutare correttamente l’intero percorso (Tirocinio formativo attivo + sistema di reclutamento), così che finalmente la scelta diventi un fatto di pura coscienza personale.
Nel vuoto attuale, la “paura” di numeri troppo elevati può spingere il ministero a inserire paletti eccessivi, non riconoscendo – ad esempio – il riferimento a 360 giorni di servizio (sempre utilizzato dal 1971), corrispondenti a 2 anni scolastici, per consentire l’accesso a corsi abilitanti.
Attenzione però: parametri diversi, se assunti senza cautele, alimentano il rischio di contenziosi volti a far risaltare il profilo professionale definito e stabilito dai contratti stipulati con i docenti delle graduatorie della III fascia d’istituto. E la Direttiva europea 36/2005 CE stabilisce che 3 anni di esperienza professionale sono assimilati a un titolo di formazione, non all’accesso a un anno di tirocinio per ottenere il titolo abilitante.
Le chiediamo quindi un intervento coordinato. Da una parte un sistema di reclutamento che renda finalmente operativo un serio filtro della qualità della preparazione e dell’attitudine all’insegnamento dei candidati, mettendo così sotto controllo i “numeri”. Dall’altra non eccedere nella limitazione dell’accesso diretto al Tirocinio formativo attivo per gli insegnanti che già da tempo svolgono questa attività, quanto meno – quanto meno – evitando di escludere chi ha maturato almeno 3 anni di servizio, anche non continuativo, a partire dall’anno scolastico 1999/2000, naturalmente intendendo per anno di servizio i 180 giorni previsti dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 14. Grazie.