L’art. 16, co. 3 del D.Lgs n. 242/1996 evidenzia che nell’ambito delle strutture scolastiche costruite o utilizzate prima del 27/11/1994, i locali destinati ad aule didattiche e esercitazioni, non devono essere adeguati al 3° comma del p.to 5.6 dell’allegato al DM 26/8/1992, per quanto attiene la larghezza delle porte.
La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità.
Allo stesso modo il D.M. 26/8/92 specifica che le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti, quindi non pone alcun limite all’affollamento massimo di ciascuna aula. Sulla base di quanto sopra scritto, ogni aula può pertanto contenere:
- fino a 25 persone se la porta si apre nel senso contrario all’esodo (verso l’interno del locale),
- fino a 50 persone se la porta si apre nel senso dell’esodo (verso il corridoio o comunque verso l’esterno del locale),
- più di 50 e fino a 100 persone se le porte sono almeno due e dimensionate per avere una capacità di deflusso adeguata, di cui una dotata di maniglione antipanico.