L’art. 16, co. 3 del D.Lgs n. 242/1996 evidenzia che nell’ambito delle strutture scolastiche costruite o utilizzate prima del 27/11/1994, i locali destinati ad aule didattiche e esercitazioni, non devono essere adeguati al 3° comma del p.to 5.6 dell’allegato al DM 26/8/1992, per quanto attiene la larghezza delle porte.
La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità.
Allo stesso modo il D.M. 26/8/92 specifica che le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti, quindi non pone alcun limite all’affollamento massimo di ciascuna aula. Sulla base di quanto sopra scritto, ogni aula può pertanto contenere:
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