L’art. 16, co. 3 del D.Lgs n. 242/1996 evidenzia che nell’ambito delle strutture scolastiche costruite o utilizzate prima del 27/11/1994, i locali destinati ad aule didattiche e esercitazioni, non devono essere adeguati al 3° comma del p.to 5.6 dell’allegato al DM 26/8/1992, per quanto attiene la larghezza delle porte.
La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità.
Allo stesso modo il D.M. 26/8/92 specifica che le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti, quindi non pone alcun limite all’affollamento massimo di ciascuna aula. Sulla base di quanto sopra scritto, ogni aula può pertanto contenere:
Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “La meraviglia delle scoperte” tenuta da Dario De Santis dal titolo: “I Simpson, nel…
"Servirebbero più risorse per la scuola pubblica e per l'istruzione per garantire il diritto al…
I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…
È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…
Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…
Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…