Con Circolare n. 117 del 9 agosto scorso l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro, oltre ad indicazioni relativamente alla valutazione dei periodi di lavoro svolti all’estero e in tema di decorrenza del trattamento pensionistico.
Incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro
Ai fini del conseguimento della pensione anticipata, definita “pensione quota 100”, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività di lavoro autonomo (ad esempio, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali, chiusura della partita IVA, etc.), stante la previsione normativa dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e non anche dell’incompatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Quindi, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l’obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini della incumulabilità della “pensione quota 100”, secondo i criteri e nei limiti di indicati nei paragrafi 1.1 (Redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale), 1.2 (Redditi derivanti da attività lavorativa autonoma occasionale) e 1.3 (Redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione).
Sospensione del pagamento della pensione
Il pagamento della pensione è sospeso nell’anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell’anno, precedenti quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi.
Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell’articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento.
Dichiarazione del lavoratore
Ai fini dell’accertamento dell’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all’INPS un’apposita dichiarazione (mod. “Quota 100”), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a € 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale.
Con tale modello sarà possibile indicare se i redditi percepiti in un determinato anno debbano essere imputati al periodo anteriore alla decorrenza della “pensione quota 100” o successivo al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Tale modello consentirà, inoltre, l’indicazione della ricorrenza delle casistiche derogatorie.
La pubblicazione del modello sul sito dell’Istituto, sezione modulistica, sarà comunicata con successivo messaggio.