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Quota 100, indicazioni per l’invio della dichiarazione reddituale

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Coloro che richiedono l’accesso alla pensione Quota 100 devono dichiarare nella domanda, in via preventiva, l’assenza o meno di redditi incumulabili, percepiti successivamente alla decorrenza della pensione, in relazione all’anno di decorrenza della stessa.

Analogamente, è necessario dichiarare in via preventiva anche:

a) l’importo di eventuali redditi derivanti dalle fattispecie descritte nell’elenco riportato nella circolare n. 117/2019 al paragrafo 1.3 “Redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione”, tra cui:

  • indennità percepite dagli amministratori locali e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive
  • redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro. Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica;
  • indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;
  • indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva;
  • indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
  • indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale;

b) l’importo di eventuali redditi da percepire successivamente alla decorrenza della pensione derivanti da attività svolta precedentemente alla decorrenza stessa (paragrafo 1.4 “Sospensione del pagamento della pensione”); in tali casi è necessario indicare anche il periodo temporale in cui l’attività è stata realizzata.  

L’Istituto, in ogni caso, verifica l’eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo cumulabili e incumulabili con la pensione Quota 100 attraverso il confronto con i dati presenti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate e nelle altre banche dati disponibili.

La dichiarazione reddituale

Il modulo AP140 per la dichiarazione reddituale in fase di domanda di pensione Quota 100 deve essere presentato a corredo della domanda di pensione.

Il modulo si compone di una copertina e delle seguenti sezioni.

  1. Dichiarazione di assenza di redditi da lavoro. Tale opzione deve essere compilata qualora il soggetto non percepisca redditi da lavoro rilevanti in base al divieto di cumulo disposto dalla normativa vigente.
  2. Dichiarazione dei redditi da lavoro incumulabili, in quanto percepiti dopo la decorrenza della pensione nell’anno di decorrenza della stessa e riferiti ad attività lavorativa svolta nel suddetto periodo. Con riferimento al lavoro autonomo occasionale, ai fini della verifica del superamento del limite dei 5.000 euro lordi annui, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di tale attività, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione Quota 100.
  3. Dichiarazione riguardante la percezione di redditi da lavoro cumulabili in quanto derivanti da attività svolta precedentemente alla decorrenza della pensione Quota 100. In tali casi è necessario dichiararne la percezione indicando il periodo di svolgimento della suddetta attività per consentire all’Istituto la corretta gestione dei dati reddituali.
  4. Dichiarazione riguardante la percezione di redditi da lavoro cumulabili, in quanto riferiti a fattispecie tassativamente elencate nel citato paragrafo 1.3 della circolare n. 117/2019, aventi natura di redditi da lavoro, ma non rilevanti ai fini di cui trattasi per espresse deroghe normative.

Chi percepisce già la pensione Quota 100

Anche i soggetti già titolari di pensione Quota 100 devono presentare la dichiarazione reddituale, utilizzando un altro modulo, l’AP139.

In particolare, devono dichiarare l’assenza di redditi solo nel caso in cui nell’anno precedente sono stati percepiti redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione; la dichiarazione di assenza di redditi consentirà di richiedere la riattivazione dei pagamenti. Negli altri casi, i pensionati che, durante il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età prevista per accedere alla pensione di vecchiaia, non prevedono di percepire/non hanno percepito redditi da lavoro non devono presentare alcuna dichiarazione reddituale all’Istituto.

PER ULTERIORI INFO: messaggio Inps n. 54 del 9 gennaio 2020