“Quota 100” , ma anche la proroga di “Opzione donna”, avranno un effetto differenziato per il personale della scuola, soggetto, non al calendario solare ma a quello scolastico .
A poter lasciare il mondo del lavoro, si legge su Il Corriere della Sera, in anticipo rispetto alla legge Fornero, saranno però soltanto coloro che hanno maturato, da almeno due anni, il requisito Quota 100 (62 anni di età e 38 di contribuzione) al 31 dicembre del 2018. Almeno, in base all’ipotesi del professor Alberto Brambilla, che in veste di esperto di previdenza affianca il vice premier Salvini, lavorando come consulente alla presidenza del Consiglio.
Domanda entro il 31 marzo
Per il personale scolastico, quindi, sia per Quota 100 che per Opzione donna la domanda di pensionamento (con 62 anni e 38 di versamenti per quota 100 o con 58 anni e 35 per Opzione donna) dovrà essere presentata entro il 31 marzo.
Stesso discorso per gli altri canali di uscita: se si sceglie la pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 e 10 mesi per gli uomini, si esce dalla scuola a settembre se si matura il requisito entro marzo, nel settembre del 2020 se dopo.
Gli effetti sul servizio
Per gli insegnanti, nel caso di pensionamento un anno dopo, potrà scattare il trasferimento a servizio amministrativo per consentire alla scuola la sostituzione in classe e la continuità didattica.
Attualmente, dal momento del collocamento a riposo possono decorrere da un minimo di 12+3 a un massimo di 24+3 mesi per il primo rateo di Tfs/Tfr (fino a 50mila euro di importo e fino ad un massimo di tre rate una ogni anno).
L’ipotesi, anticipata qualche giorno fa al Sole 24 Ore dalla ministra per la Pa, Giulia Bongiorno, resta in campo nonostante le resistenze della Ragioneria generale dello Stato, che propende per il posticipo di pagamento del Tfs/Tfr come disincentivo al pensionamento in massa nel 2019.
Solo questa voce potrebbe avere un impatto attorno ai 4 miliardi sulla nuova spesa per pensioni prevista nel 2020-2021 per l’intero pubblico impiego.
Divieto di cumulo
Anche per gli insegnanti che sceglieranno il ritiro con quota 100 vale il divieto di cumulare alla pensione altri redditi da lavoro. Lo stop è oltre il tetto di 5mila euro e vale per 5 anni per chi andrà in pensione con 62 anni, scende a 4 per chi va via a 63 fino ad azzerarsi per i 67enni.