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Quota 100, sorridono docenti e Ata: per arrivare a 62 anni e 38 di contributi varrà tutto il 2019

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Il famigerato decreto con quota 100, ad un passo dall’approvazione in Consiglio dei ministri, potrebbe portare buone notizie per decine di migliaia di lavoratori della scuola.

L’ultima bozza disponibile, che comprende anche le modalità per ottenere il reddito di cittadinanza, spiega che “per il personale del comparto Scuola ad Afam si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.

Cosa dice la Legge 449/97

In quel testo di legge, di 21 anni fa, si spiega che “per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno”.

Allora, se le cose stanno così, sempre che la bozza non subisca modifiche all’ultimo momento, la doppia buona nuova è che per raggiungere il doppio requisito – età anagrafica minima e contributi da considerare nel “montante” dei 38 anni – varrà tutto il 2019.

Il 62° compleanno potrà cadere anche a dicembre

Questo significa che docenti, Ata e dirigenti scolastici che compiranno i 62 anni anche nei mesi terminali del 2019, comunque entro il 31 dicembre prossimo, dovrebbero comunque avere la possibilità di accedere a quota 100. In pratica, verrebbe la norma adottata con la pensione di vecchiaia.

E lo stesso discorso dovrebbe valere per il raggiungimento dei 38 anni complessivi di contribuzione: in pratica, varrebbero anche i quattro mesi che vanno da settembre a dicembre 2019, anche se il lavoratore non sarà più in servizio.

Altre regole per gli altri dipendenti pubblici

I dipendenti della scuola, invece, non potranno fruire della finestra e dei requisiti fissati per gli altri dipendenti statali: nello stesso decreto, infatti, si prevede che i dipendenti pubblici che maturano entro il prossimo 31 marzo i requisiti previsti dal comma 1 (il “raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni”) “conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi”.

Pertanto, si legge sempre nella bozza del decreto in approvazione, “la domanda di collocazione a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi”.

Nella stessa bozza, infine, leggiamo che i dipendenti pubblici che maturano dal 1° aprile 2019 i requisiti previsti dal comma 1 (almeno 62 anni e 38 di contributi utili), potranno accedere alla pensione “trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi”.

Presto le indicazioni Miur-Inps

Viene da sé che per la scuola si attendono indicazioni ulteriori, prodotte congiuntamente dal ministero dell’Istruzione e dall’Inps, sempre dopo l’approvazione del decreto sull’anticipo pensionistico in CdM previsto forse giovedì prossimo.

Il Miur, soprattutto, dovrà scrivere, nero su bianco, i limiti temporali per l’età e per la validità della contribuzione, che dovrebbero essere quelli da noi illustrati, e anche i tempi di presentazione della domanda: tempi che si preannunciano molto stretti, probabilmente entro le prime settimane di febbraio, considerando che le esigenze di formazione degli organici della scuola partono proprio dai pensionamenti.

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