Categorie: Personale

“Quota 96” a colloquio con l’avvocato

Su Affaritaliani esce una intervista all’avvocato che sta patrocinando i ricorsi del comitato “Quota 96” contro la legge Fornero sulle pensioni, e attraverso i quali si vuole fare riconoscere il 31 agosto 2012 anziché il 31 dicembre 2011 come termine utile alla maturazione dei benefici pensionistici.
Fra l’altro, si fa notare nella intervista che “il comma 20 bis dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 95 – Decreto Legge meglio noto come spending review e recentemente approvato in Parlamento – ha rimesso in gioco la contestata scadenza in quanto ha statuito che i docenti in esubero all’inizio dell’anno scolastico 2013-2014 potranno essere collocati a riposo secondo le vecchie norme purché abbiano maturato i requisiti della quota 96 entro il 31 agosto 2012.”
A ben guardare dunque un tale provvedimento appare contradditorio perché da un lato si riconosce la legittimità del diritto alla pensione sulla base dei requisiti spostati al 31 agosto e applicandoli ai docenti in esubero, ma dall’altro, questo diritto, viene negato a tutti gli altri “con odiosa disparità di trattamento.”
Il governo tuttavia, a parere dell’avvocato dei ricorrenti, può adottare tale scelta, benché sia stata dettata “da logiche finanziarie e di risanamento. Siamo chiaramente in presenza di una democrazia di fatto commissariata in cui è possibile trattare situazioni omogenee in modo disuguale. Il comma 20 bis dell’art. 14 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, se da un lato riconosce al personale della scuola il diritto di essere collocato in quiescenza dal 1 settembre 2013, purché maturi i requisiti entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina previgente alla riforma Fornero, dall’altro finisce per procurare una lesione evidente al principio sancito dall’art. 3 della Costituzione italiana. Mi auguro che vi siano Giudici i quali abbiano la sensibilità di rimettere gli atti innanzi alla Corte Costituzionale”
Fra tutte le sentenze finora emesse dai vari giudici del lavoro di alcune città italiane e in attesa che anche gli altri si pronuncino (ricordiamo che anche i sindacati della scuola hanno preso a cuore questa materia con altrettante cause presso altrettanti giudici) quella che apre prospettive nuove arriva da Torino. 
Per l’avvocato infatti “Il Tribunale del Lavoro di Torino ha affrontato correttamente la questione, a mio avviso, analizzando le norme nel loro complesso e individuando con la dovuta attenzione il conflitto esistente, sul piano giuridico, fra le disposizioni generali della riforma cosiddetta Fornero e quelle speciali vigenti nel comparto scuola. Ha quindi rinviato alla data del 23 ottobre 2012 la causa per la decisione finale evidenziando due aspetti che a me paiono fondamentali: il primo è che il Tribunale competente a decidere in materia è quello Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro; il secondo è che il D.P.R. 351/98 non è stato disapplicato dall’art. 24 previsto dalla normativa Fornero. Ciò mi fa ben sperare in una positiva definizione della controversia anche se, a questo punto, bisognerà forse accantonare la data del 1 settembre 2012, per il collocamento in quiescenza di questi lavoratori, e considerare quella del 1 settembre 2013”.
E di fronte a questa sentenza “tutte e tre le giurisdizioni chiamate in causa sulla base della effettiva domanda posta al Giudice” hanno legittimità. “La legge riconosce ad ognuna di esse una parte di competenza decisionale. Ciò che incide e che va esaminato è il tipo di domanda posta al Tribunale, o meglio quale decisione viene chiesta al Giudice. Secondo quanto stabilito dall’art. 112 c.p.c., infatti, «il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa», principio conosciuto anche come ‘corrispondenza tra chiesto e pronunciato’. In base a tale principio sia il Tar del Lazio sia il Tribunale del Lavoro di Roma avevano l’obbligo di pronunciarsi sul merito del ricorso presentato. Al Tar del Lazio abbiamo chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati; al Tribunale del Lavoro la disapplicazione di quei provvedimenti; alla Corte dei Conti chiederemo il riconoscimento all’esistenza del diritto alla pensione. Entro tali limiti i diversi Tribunali aditi avevano ed hanno specifica competenza attribuita dalla legge. Concludo dicendo, nel merito, che eventuali provvedimenti di rigetto sono da ritenersi profondamente inesatti e iniqui e perciò verranno impugnati in tutte le sedi giudiziarie a tutela dei pensionandi del comparto scuola, sia in ambito nazionale che comunitario”.

Pasquale Almirante

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