Categorie: Personale

“Quota 96”: quali conseguenze dopo i provvedimenti del giudice del lavoro di Venezia?

Tutto ebbe origine, possiamo dire, con la legge Fornero sulle pensioni del novembre scorso, la quale stabilì che i benefici della vecchia legge legati alle quote, età anagrafica più età contributiva, per il pubblico impiego erano validi fino al 31 dicembre 2011, non tenendo conto volutamente, viste le tante interpellanze parlamentari e gli interventi in commissione cultura e bilancio da parte soprattutto delle parlamentari Ghizzoni e Bastico, della specificità della scuola che ha da sempre usufruito di una sola finestra di uscita in coincidenza con la fine dell’anno scolastico. Una legge estremamente punitiva perché sposta improvvisamente di ben 4 anni l’uscita di quel personale della scuola, che stava invece per maturare il diritto proprio al 31 agosto, e che non tiene nemmeno conto che l’insegnamento ha bisogno serenità e certezze, visto i delicati compiti che deve svolgere ogni giorno.
Di fronte alla evidente ingiustizia, non solo si costituisce spontaneamente il comitato civico “Quota 96” per chiedere il diritto alla pensione e ai benefici delle quote, ma anche tutti i sindacati rappresentativi della scuola, consapevoli della intransigenza della riforma, mettono disposizione i propri uffici legali per adire le strade della giustizia amministrativa.
Il primo atto è l’istanza presentata al Tar del Lazio che però rimanda tutta la materia al giudice del lavoro delle varie circoscrizioni italiane. Se per un verso l’avvocato dei ricorrenti accetta la sentenza, dall’altro si rivolge al Consiglio di stato contro quanto stabilito dal Tar. 
E in attesa di questa ulteriore pronunciamento abbiamo chiesto all’avvocato Domenico Naso cosa potrebbe succedere a questo punto dopo le sentenze favorevoli ai ricorrenti da parte dei giudici del lavoro di Oristano, Venezia e Torino.
D: Le sentenze dei giudici del lavoro di Oristano e Venezia sono state chiare. Più ambigue quelle di Milano e Roma. Di rilievo quella del giudice di Torino. Ci spiega in sintesi le varie sentenze e il loro rilievo giuridico?
R:Vorrei precisare preliminarmente che non si trattano di sentenze, ma di provvedimenti cautelari: Ordinanza e decreto per il Tribunale di Oristano. Difatti, in questa fase abbiamo attivato dei provvedimenti d’urgenza al fine di ottenere dei provvedimenti che avessero degli effetti immediati prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.
Milano e Roma, ritengo abbiamo preso una decisione di incompetenza funzionale rinviando alla Corte dei Conti, su l’errato presupposto che la domanda fosse diretta unicamente ad ottenere l’immediato collocamento a riposo, senza valutare la portata complessiva dell’impugnativa degli atti e delle circolari proposte e senza valutare il recente orientamento della Cassazione a Sezioni Unite così come ha fatto il Tribunale di Torino.
L’aspetto importante dei provvedimenti pronunciati dal Tribunale di Oristano, di Venezia e di Torino è la valenza sul piano strettamente giuridico della normativa speciale applicata al personale della scuola che non risulta abrogata o modificata dall’introduzione dell’art. 24 della riforma Fornero.
E’ chiaramente specificato che il limite temporale è l’anno scolastico e non l’anno solare così come avviene nel pubblico impiego.
Proprio per la forza di tale normativa sono certo che anche il Tribunale di Roma e quello di Milano quando dovranno affrontare nel merito la questione avranno modo di rivalutare le decisioni assunte in via sommaria e d’urgenza ed orientarsi nella direzione già tracciata dagli altri Tribunali.

D:Può capitare che gli insegnanti di Venezia e di Oristano vadano in pensione e gli altri no? Almeno quelli delle circoscrizioni che hanno avuto esito negativo o attendista e quelli che ancora aspettano?
R: Si è possibile ed è una soluzione che avevamo già preso in considerazione quando è stato avviato il contenzioso presso tutti i tribunali d’Italia. Ma l’aspetto importante non è chi per primo potrà andare in pensione, ma l’affermazione di un diritto che possa consentire a tutti i ricorrenti nel corso del prossimo anno scolastico 2012/2013 di raggiungere lo stesso risultato.
D:E se ciò capitasse, come possono tutelarsi coloro che hanno ottenuto sentenze non favorevoli?
R:Come Le dicevo siano in una fase cautelare e d’urgenza le fasi di merito verranno discusse nei prossimi mesi con l’avvio dell’attività Ordinaria dei Tribunali e sono certo che discutendo in modo più approfondito la normativa ogni tribunale non potrà che riconoscere il giusto diritto dei ricorrenti.
Va, evidenziato, che oltre i Tribunali del Lavoro dovrà pronunciarsi anche il Consiglio di Stato avendo proposto appello avverso la sentenza del Tar Lazio, che considero errata sulla base di quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico che riconosce al Giudice amministrativo la possibilità di annullare quegli atti amministrativi viziati ed in contrasto con la normativa di rango primario.

D: Di fronte a queste che più comunemente chiamiamo “sentenze”, non dovrebbe la politica prenderne atto e lasciare al personale della scuola che matura i diritti al 31 agosto la libertà di uscire dal lavoro.
R:Francamente, è una domanda alla quale non sono in grado di dare una risposta, posso dire che una proposta di modifica è stata più volte discussa in Parlamento, ma la volontà politica del Parlamento si è arresa innanzi alla indisponibilità del Governo nel trovare la necessaria copertura finanziaria.
D: Sappiamo che anche tutti sindacati rappresentativi della scuola stanno facendo similari ricorsi ai giudici del lavoro: sa qualcosa di queste sentenze?
R:Legalmente seguo la UIL Scuola, con la quale abbiamo deciso di avviare a settembre tutti i ricorsi presso i diversi Tribunali del Lavoro al fine di tutelare tutti gli iscritti. La UIL Scuola ha dal primo momento condiviso questa battaglia di legalità e condiviso tutte le iniziative anche presentando un ricorso al Tar per quasi 3.000 iscritti al sindacato.
D:Cosa si potrebbe fare e cosa succederebbe se la maggioranza dei giudici del lavoro desse ragione ai ricorrenti? O viceversa naturalmente.
R:Le posso confermare la necessità di proseguire le azioni legali in tutti i gradi di giudizio, al fine di tutelare un diritto dei lavoratori della scuola codificato da numerose norme e che nelle diverse riforme pensionistiche è sempre stato tutelato anche in danno dello stesso personale della scuola che è perfettamente a conoscenza che nonostante possa raggiungere il diritto a pensione in un periodo precedente deve sempre ed in ogni caso attendere la conclusione di ogni anno scolastico al fine di esercitare il proprio diritto. Invito, pertanto, tutto il personale della scuola ad esercitare i propri diritti proponendo il ricorso.

Pasquale Almirante

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