Categorie: Personale

“Quota 96”: ricognizione degli aventi diritto previgenti la legge Fornero

“Al fine di quantificare gli oneri derivanti da un eventuale intervento normativo volto a consentire l’estensione dal 31 dicembre 2011 al 31 agosto 2012 del termine finale per il possesso dei requisiti pensionistici previgenti le disposizioni dell’art. 24 dela Legge 214/2011 utili per il diritto a pensione occorre censire la platea dei possibili beneficiari”.
Finalmente dunque il Miur mette in atto una operazione che avrebbe dovuto implementare già da qualche anno, quella cioè di sapere il numero esatto della platea degli aventi titolo ad entrare nelle more dei benefici della legge Fornero sulle pensioni, quel personale della scuola ormai noto come “Quota 96”, in quanto l’anno scolastico, come è stato ampiamente detto, non finisce il 31 dicembre ma il 31 agosto.
“Coloro i quali siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previgente la riforma Fornero e volessero manifestare la volontà di cessare dal servizio devono presentare tempestivamente una dichiarazione in cui attestino di avere maturato i requisiti necessari e di volere avvalersene a decorrere dal 1/9/2014”
Il motivo di tale improvvisa circolare, che però era stata sollecitata e quindi attesa da qualche tempo, è nata dal fatto che una proposta di legge a firma Ghizzoni, la n° 249, era stata bocciata per mancanza dei soldi necessari a coprire una platea di pensionandi, quelli appunto della “Quota 96”, di oltre 9000 persone, secondo i calcoli dell’Inps. Numero che però faceva a pugni con quanto era stato per due anni conteggiato dal Miur e cioè di appena 3500 aspiranti alla pensione. Come ultima ratio, e per tentare una risoluzione onorevole del caso, viste le promesse di tanti politici, si arrivò a conteggiarne 6000: una sorta di mediazione che però non faceva onore né all’Inps né al Miur e che comunque lasciava nell’incertezza il Tesoro che avrebbe dovuto finanziare l’esodo di questo personale della scuola.
Da qui dunque la presente circolare del Miur che a tale fine ribadisce “ che tale manifestazione di volontà non ha allo stato attuale valore di istanza di cessazione dal servizio, per la quale occorre la disposizione normativa, ma ha esclusivamente fini conoscitivi”
Nella nota del Capo dipartimento del Miur è pure allegato il Modello di dichiarazione “ di maturazione dei requisiti previgenti il Dl 201/2011 entro il 31 agosto 2012”.

Pasquale Almirante

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