Il parere della Quinta sezione del Consiglio di Stato, che fa seguito ad una sentenza del Tar Veneto relativa al ricorso una donna che aveva partecipato, con esito negativo, ad un concorso per il posto di direttore in un museo comunale, poggia sul nuovo testo dell’art. 51 della Costituzione – come modificato con la legge cost. 30 maggio 2003, n. 1 – che prescrive che per consentire ai cittadini di entrambi i sessi di“accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.
Nella decisone del Consiglio di Stato si fa presente che non solo, quindi, vige il principio della parità della condizione fra i due sessi, nel senso che la diversità non può essere mai ragione di discriminazione, ma anche un compito, affidato alla Repubblica, di promozione delle pari opportunità tra donne ed uomini.
Viene così ricordata la norma dell’art. 61 del D.L.vo. n. 29 del 1993 (e la coincidente disposizione dell’art. 57 del D.L.vo n. 165 del 2001) confermando l’obbligo di dover riservare alle donne un terzo dei posti di componente degli organi collegiali di selezione nei concorsi, salva motivata impossibilità.