Nella decisone del Consiglio di Stato si fa presente che non solo, quindi, vige il principio della parità della condizione fra i due sessi, nel senso che la diversità non può essere mai ragione di discriminazione, ma anche un compito, affidato alla Repubblica, di promozione delle pari opportunità tra donne ed uomini.
Viene così ricordata la norma dell’art. 61 del D.L.vo. n. 29 del 1993 (e la coincidente disposizione dell’art. 57 del D.L.vo n. 165 del 2001) confermando l’obbligo di dover riservare alle donne un terzo dei posti di componente degli organi collegiali di selezione nei concorsi, salva motivata impossibilità.
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