Una ragazza si getta dalla finestra della classe riportanto gravi lesioni. Dopo la ricostruzione del drammatico episodio, la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di risarcimento presentata dalla giovane e dai genitori. Esclusa la responsabilità di insegnanti, scuola e Miur.
Lo hanno chiarito i Giudici della Cassazione, così come riporta Diritto&Giustizia, con ordinanza n. 17085/17 depositata l’11 luglio.
La Corte di Cassazione ha confermato quanto già stabilito nei primi due gradi di giudizio. Va escluso che “gli obblighi di vigilanza e di protezione gravanti sull’istituto scolastico e sugli insegnanti” possano “estendersi al punto di considerare la concreta prevedibilità ed evitabilità dell’atto autolesivo” compiuto dalla ragazza, studentessa di scuola media, all’epoca del grave evento.
Viene sottolineato che il tentato suicidio si è verificato “in modo inconsulto e repentino”, così da escludere “ogni legame di causalità tra le eventuali omissioni contestabili alla scuola e ai docenti” e “gravi danni alla salute” riportati dalla ragazza, lasciatasi cadere nel vuoto dal secondo piano dell’edificio.
Tutto ciò rende assolutamente non plausibile il “risarcimento” preteso dai genitori e dalla figlia, che avevano chiamati in causa, sin dal primo grado, il Ministero dell’Istruzione e l’istituto scolastico”.
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