Si parla molto in questi giorni della possibilità di una modifica delle norme del decreto Brunetta per fare in modo che i contratti possano derogare a norme di legge.
Ma è proprio vero che basta cambiare il decreto 150 per ottenere questo risultato? A noi pare di no.
La questione è complessa e complicata.
Tutto ha origine dall’articolo 2 del TU 165/2001 che prevedeva in concreto un meccanismo di questo tipo: si possono derogare per via contrattuale tutte le norme di legge che riguardano il rapporto di pubblico impiego a meno che la disposizione di legge non escluda esplicitamente la modifica per via contrattuale.
L’articolo 1 della legge 15/2009, legge delega da cui deriva il decreto Brunetta, inverte il meccanismo e prevede che si possono modificare per via contrattuale solo le norme che consentono esplicitamente tale modifica.
In pratica prima del 2009 le norme di legge sulle quali il legislatore non aveva fatto annotazioni di sorta potevano essere modificate; dopo il 2009 in mancanza di esplicita previsione di legge nessuna norma può essere derogata.
Nella legge 107 ci sono diverse disposizioni che riguardano il rapporto di lavoro (due per tutte: chiamata diretta e bonus premiale); sulla base delle regole introdotte con la legge 15 e con il decreto Brunetta tali norme sono inderogabili e non ci sarebbe stato neppure bisogno di aggiungere nulla.
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Invece, in entrambi i casi la legge 107 precisa che le norme sono inderogabili. Sembrano due precisazioni pleonastiche, ma esaminando meglio la questione si capisce che così non è.
Cosa capiterebbe infatti se si cancella l’articolo 1 della legge 15?
Ovviamente si tornerebbe al TU 165. E il TU 165 dice una cosa molto chiara: si possono derogare per via contrattuale tutte le disposizioni ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede esplicitamente l’inderogabilità.
Ciò significa che le norme contenute nella legge 107 in materia di bonus premiale e chiamata diretta non potrebbero essere derogate neppure se venisse cancellata la disposizione contenuta nella legge 15.
Per ottenere l’effetto voluto dai sindacati bisognerebbe tornare al TU del 2001 ma anche modificare tutti gli articoli di disposizioni successive che contengono l’inciso “la presente norma non può essere modifica per via contrattuale”. Operazione per nulla facile sotto il profilo legislativo.
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