Reclutamento docenti, che fine fanno i 24 Cfu con la L.79/2022? Ecco cosa stabiliscono le disposizioni transitorie
Con l’arrivo in Gazzetta ufficiale della Legge 79/2022 di conversione del DL 36 cosa cambia sul fronte del concorso scuola? Chi ha accesso al concorso? Cosa stabiliscono le disposizioni transitorie, valide fino al 31 dicembre 2024?
Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.
E sempre fino al 31 dicembre 2024 sono anche ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
Fino al 31 dicembre 2024 ai percorsi di specializzazione sul sostegno accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.