Ieri, 6 aprile, il Consiglio dei Ministri ha approvato la procedura straordinaria di reclutamento per i docenti a partire dal prossimo settembre. La Flc-Cgil ha sviluppato una prima analisi dei contenuti della bozza di decreto nella parte che riguarda i docenti:
L’art. 5 interviene su tre questioni:
Il Governo ha deciso di promuovere anche per il 2023/24 le assunzioni da GPS prima fascia sostegno per i posti che residuano dopo le assunzioni effettuate da tutte le altre graduatorie (GAE e GM dei concorsi).
Potranno partecipare i docenti inclusi a pieno titolo in prima fascia GPS sostegno o negli elenchi aggiuntivi (qui la notizia con le informazioni su tempi e modalità di aggiornamento degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia).
La procedura prevede: individuazione degli aventi diritto in rapporto ai posti disponibili, stipula del contratto a TD, percorso annuale di formazione e prova, prove disciplinate con decreto del Ministero dell’Istruzione e Merito, trasformazione del contratto a TI con retrodatazione giuridica alla data di inizio del servizio con contratto a TD finalizzato alla procedura straordinaria di assunzione.
Qualora residuino posti da assegnare dopo le nomine effettuate dalla GPS sostegno della provincia di riferimento sarà attivata una procedura analoga alla call-veloce aperta ai docenti inseriti a pieno titolo in prima fascia e elenchi aggiuntivi di altre province. Questo consentirà a chi è inserito in prima fascia sostegno a pieno titolo di poter fare istanza di assunzione per una o più province di un’altra regione (anche diversa da quella in cui si è inseriti).
Fino al 31 dicembre 2024, quindi presumibilmente per l’VIII e il IX ciclo del TFA sostegno, potranno accedere beneficiando di una quota di riserva i docenti assunti a tempo determinato o indeterminato che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno, e che siano in del titolo di studio valido per l’insegnamento.
I vincoli previsti all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 si applicheranno agli assunti dal 2023/24.
Ricordiamo che tale norma prevede che dopo il superamento del test finale e la valutazione positiva dell’anno di formazione e prova il docente sia cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto e sia confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente e’ quindi tenuto a rimanere nella medesima istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Fanno eccezione i casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Accogliamo con soddisfazione la notizia che il governo ha accolto la richiesta che abbiamo con forza sostenuto di promuovere nuovamente, dopo il 2021/22 e 2022/23 le assunzioni da GPS prima fascia sostegno. Rileviamo con favore che la procedura riguarderà i docenti inseriti a pieno titolo. Ribadiamo che a nostro avviso questa misura va stabilizzata a regime per il futuro e estesa al posto comune, sempre in coda alle altre graduatorie utilizzabili (GAE e GM dei concorsi). Molto positiva la decisione di estendere le assunzioni anche a chi si trova fuori provincia.
Per quanto riguarda l’accesso al TFA sostegno con quota di riserva si tratta di una misura che era stata già prevista dal precedente governo, eliminare il riferimento all’abilitazione consentirà un trattamento equo tra gradi di scuola, perché diversamente la riserva avrebbe agito per tutti i docenti nell’infanzia e nella primaria e per pochi nella secondaria, creando una disparità.
L’intervento sui vincoli della mobilità agli assunti a tempo indeterminato “a qualunque titolo” dal 2023/24, può lasciar intendere lo scioglimento della riserva come soluzione transitoria per i neo-assunti a.s.2022/23 che hanno presentato domanda di trasferimento: si tratta di un provvedimento che abbiamo fortemente sollecitato ma sul quale è necessaria una norma specifica fermo restando che, per noi, tutta la materia deve rientrare nell’alveo contrattuale.
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