Il decreto legge 36 interviene in modo decisivo sulle modalità di reclutamento dei docenti perché è proprio il PNRR a prevedere tale riforma.
Il dossier redatto dagli uffici legislativi della Camera lo spiega chiaramente.
“La riforma – si legge nel documento – è finalizzata ad introdurre un nuovo modello di reclutamento dei docenti, connesso a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l’arco della carriera, con l’obiettivo di migliorare la qualità del sistema educativo. In tale ambito l’impegno assunto è quello di introdurre requisiti più rigorosi per l’accesso all’insegnamento, la limitazione dell’eccessiva mobilità e la valorizzazione, ai fini della progressione di carriera, della valutazione delle prestazioni e dello sviluppo professionale continuo”.
Il comma 2 dell’articolo 44 del decreto elenca gli obiettivi del percorso di formazione iniziale, selezione e prova.
“Nello specifico – chiarisce infatti il dossier – tale percorso ha l’obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione, e della partecipazione degli studenti rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, e segnatamente quelle pedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari e con le competenze giuridiche, con particolare riferimento alla legislazione scolastica;
c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati in relazione alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, in grado di favorire l’apprendimento critico e consapevole, l’orientamento e l’acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi alla funzione docente, all’organizzazione scolastica e alla deontologia professionale”.
E, ancora per rispettare gli impegni assunti con il PNRR, il comma 3 del medesimo articolo 44 prevede che la formazione iniziale sia completata dalla formazione continua obbligatoria e dalla formazione continua incentivata.
“Tale completamento – spiegano i tecnici della Camera – avviene nell’ambito di un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, basato su metodologie didattiche innovative nonché su competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti (i termini con carattere in grassetto sono stati inseriti nel corso dell’esame in prima lettura)”.
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