Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di recente, intervistato dal Corriere della Sera, sulle procedure di reclutamento docenti ha dichiarato, in linea con l’ex ministro Patrizio Bianchi, che si tratta di “una linea giusta” perché “consente di avere subito l’abilitazione”. “Semmai andrà ulteriormente potenziata” ha puntualizzato.
E allora ricordiamo in cosa consistono le procedure di reclutamento introdotte dal DL 36, poi convertito nella Legge 79/2022. Scopriamo cioè come si viene immessi in ruolo, sebbene non comprendiamo ancora in che modo il percorso debba essere potenziato.
LEGGE 79/2022 IN G.U.
Come si viene immessi in ruolo?
Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in: abilitazione più concorso più anno di prova. Analiticamente ciò significa:
a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti le competenze minime che andranno a costituire il profilo del docente secondo dei traguardi stabiliti dal cosiddetto Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nell’ambito di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, entro il 31 luglio 2022.
Questa del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, cui un aspirante insegnante approderà a conclusione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale è una delle principali novità della normativa sul reclutamento.
Tale percorso si conclude con una prova finale comprendente una prova scritta (analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso) e una lezione simulata.
b) Un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale.
c) Un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Il dettaglio del percorso di abilitazione
Su quali competenze agisce il percorso di formazione iniziale?
Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, dalle università o dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata.
Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l’obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;
c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole, l’orientamento, nonché l’acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
Requisiti di accesso al percorso di abilitazione
Al percorso di abilitazione si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (coerente alla classe di concorso per la quale ci si abilita).
Possono accedere anche coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l’accesso è subordinato all’acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l’insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.
Il percorso di abilitazione
Lo ribadiamo: l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso, comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
L’obiettivo sarà offrire al docente quelle competenze, corrispondenti al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, tali che venga favorita la trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.
Il conseguimento dell’abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
Attesa per il Dpcm
Ricordiamo infine che siamo ancora in attesa del Dpcm (la cui uscita era prevista entro fine luglio scorso) che dovrebbe andare a specificare i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA.