I debiti formativi sono tutte quelle materie in cui lo studente non raggiunge la sufficienza e per le quali dovrà partecipare ai corsi di recupero utili a sanare i debiti contratti prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo. L’organizzazione dei corsi di recupero per i debiti formativi, è stata affidata all’autonomia delle scuole sulla base di appositi finanziamenti corrisposti dallo Stato.
I corsi di recupero, secondo l’impostazione del sopra citato decreto 80, devono essere attivati fin dal primo trimestre o quadrimestre e scaglionati seguendo la logica di verifiche intermedie. Gli studenti che non intendono seguire i corsi di recupero per i debiti formativi organizzati dalle loro scuole, devono necessariamente dichiararlo alla scuola di appartenenza.
Potranno in questo modo prepararsi seguendo strade e percorsi alternativi, fermo restando l’obbligo di sottoporsi alle verifiche per la valutazione del recupero.
L’avvenuto recupero dei debiti formativi sarà verificato tramite esame valutativo entro e non oltre la data del 31 agosto anche se sono permesse proroghe su tale termine. In altre parole interventi e verifiche devono concludersi di norma entro la fine dell’anno scolastico di riferimento, e comunque, previo motivazione e documentazione, non oltre l’inizio delle lezioni dell’anno successivo (art. 6 D.M. n. 80/2007).
Lo scrutinio deve essere svolto dal consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui tutto si svolga dopo il 31 agosto, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese.
Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate.
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