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Recupero del bonus fiscale sui contributi previdenziali

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Con la circolare n. 60 del 12/5/2014 l’Inps ha illustrato come avverrà il recupero del bonus fiscale introdotto dall’articolo 1 del DL n. 66/2014 sui contributi previdenziali.

Ricordiamo che per l’anno 2014, l’articolo 1 del decreto riconosce – ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti – un credito così articolato:

  • per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, il bonus è pari a 640 euro;
  • in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Il decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso.

Ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.

Con la circolare l’Inps spiega le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare per il recupero del bonus erogato nei casi in cui, esaurita la sfera fiscale, si debba intervenire sulle contribuzioni dovute all’Istituto.