Con il messaggio 11 luglio 2019, n. 2662, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per la gestione delle richieste di rinuncia al Reddito di Cittadinanza e alla Pensione di Cittadinanza.La rinuncia al beneficio si configura come unanime manifestazione di volontà del nucleo beneficiario. Considerato che il richiedente la prestazione è anche il titolare della carta Rdc/Pdc, la rinuncia potrà essere effettuata dal richiedente titolare della carta, il quale dovrà dichiarare che l’istanza di rinuncia viene presentata in nome e per conto del nucleo familiare, a prescindere dalla fase di attuazione del beneficio in essere e dalla composizione del nucleo stesso.
La rinuncia comporta la disattivazione della Carta Rdc/Pdc, con decorrenza dal momento della rinuncia stessa. Pertanto, eventuali importi residui ancora presenti nella Carta non saranno più utilizzabili.
La rinuncia, precisa l’INPS, non comporta in alcun modo la riattivazione del ReI (Reddito di Inclusione), nel caso in cui il nucleo ne fosse beneficiario prima della richiesta di Reddito di Cittadinanza.
Per effettuare la rinuncia, è disponibile online il modulo SR183 da utilizzare e presentare alle strutture territoriali dell’INPS.
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