E’ disponibile il modello per la richiesta del Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, beneficio economico introdotto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
Il Reddito di Cittadinanza è un sostegno per famiglie in difficoltà, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.
Il beneficio può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese:
Pubblicati anche il modello RdC/PdC Ridotto, per comunicare i redditi di attività lavorative in corso al momento della presentazione della domanda e non interamente valorizzati su ISEE, e il modello RdC/PdC Esteso, con il quale i beneficiari dovranno comunicare tutte le variazioni intervenute nel corso della percezione della misura.
Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei alcuni requisiti.
La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso il sito ufficiale, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali.
Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne italiano o dell’Unione Europea, oppure, suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il nucleo familiare deve essere in possesso di:
Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:
Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L’assegno non verrà invece erogato ai nuclei familiari che hanno fra i loro componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati.
Ogni famiglia ne riceverà una, almeno per il 2019. Dal 2020, invece, cambierà la modalità: ogni componente maggiorenne della famiglia riceverà la sua tessera, con all’interno la cifra già suddivisa in base proporzionale rispetto al totale dei componenti del nucleo.
La cifra mensile va spesa per intero, pena la riduzione dell’importo del 20% nel mese successivo, fino ad arrivare ad uno azzeramento nel giro di sei mesi.
Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare:
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