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Reddito di inclusione, aumenta la base dei beneficiari. Tutte le info

Novità per il Reddito di Inclusione (REI). Dal 1° luglio non è più necessario avere in famiglia almeno un minore, un disabile, una donna in stato di gravidanza o un disoccupato over 55 per ottenere il sussidio. Fino a giugno la platea potenziale era di circa 500.000 famiglie per 1,8 milioni di persone. Ora passa a 700.000 nuclei per 2,5 milioni di persone. Il beneficio economico va da un massimo di 187,5 euro per una persona sola a 539,8 euro per famiglie con almeno sei componenti.

Dal 1° gennaio 2018 il REI ha sostituito il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione).

Il REI si compone di due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) e un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Soddisfatto il requisito per il beneficio economico, il progetto viene predisposto con il supporto dei servizi sociali del comune che operano in rete con gli altri servizi territoriali (ad esempio Centri per l’Impiego, ASL, scuole, ecc.), nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.

Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (ad esempio attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, ecc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

Il richiedente deve essere congiuntamente:

  • cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata presso il Comune di residenza e/o eventuali altri punti di accesso indicati dai Comuni. Nei punti di accesso al REI viene offerta assistenza per la compilazione del modulo di domanda e vengono fornite informazioni, consulenza e orientamento sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.

Tra i requisiti per avere il Rei c’è un Isee non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. Il Rei è compatibile con un’attività lavorativa (fermi restando i requisiti economici) ma non con la Naspi.

Il beneficio economico sarà differenziato a seconda del numero di componenti della famiglia, passando da un massimo di 187,5 euro per un single a 539,8 euro per un nucleo composto da almeno 6 persone.

Il beneficio è concesso a decorrere dal 1° gennaio 2018, per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno sei mesi.

Il valore del beneficio massimo mensile è ridotto dell’importo mensile degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad esempio l’indennità di accompagnamento.

Il versamento del beneficio è disposto dall’INPS successivamente alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio.

Il nuovo modello di domanda

L’INPS ha pubblicato anche il nuovo modulo cartaceo, che incamera le novità previste dalla legge di stabilità 2018.

Il nuovo modello si compone nel seguente modo:

  • quadro A: dati anagrafici;
  • quadro B: residenza e cittadinanza;
  • quadro C: nucleo familiare. E’ un quadro molto semplificato, prevede solo l’indicazione di eventuali variazioni del nucleo familiare rispetto alla dichiarazione Isee;
    quadro D: requisiti economici;
  • quadro E: informazione aggiuntive nuclei in cui sono presenti almeno tre figli minorenni;
  • quadro F: condizioni necessarie per il beneficio (sostanzialmente, bisogna segnalare la presa d’atto);
  • quadro G: anche questa è una presa d’atto, sulla diminuzione dell’importo in relazione ad altri trattamenti assistenziali;
    quadro H: sottoscrizione della dichiarazione.

CLICCA QUI per scaricare la domanda

Andrea Carlino

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