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Referendum 4 dicembre, assenze e permessi retribuiti per andare a votare

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In occasione del referendum del 4 dicembre i docenti fuori sede collocati in province e regioni diverse dalla propria residenza possono rientrare nel comune di appartenenza per votare, godendo di permessi e agevolazioni sulle spese di viaggio.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su permessi straordinari retribuiti e giorni di assenza per gli insegnanti e il personale scolastico.

 

(fonte UIL SCUOLA)

 

Permessi retribuiti straordinari

La materia è riassunta dalla Circolare della ragioneria generale dello stato Igop n. 23 del 10.3.1992.

I permessi retribuiti straordinarispettano solo a coloro i quali hanno chiesto il trasferimento della residenza sul luogo di servizio ma non hanno ottenuto in tempo utile l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova residenza.

In questo caso i permessi sono retribuiti e sono concessi secondo i seguenti criteri:

  • un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
  • due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

 

Permessi ordinari

Il personale che ha mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio (non si è obbligati a farlo) può utilizzare i seguenti permessi per raggiungere il proprio comune di residenza:

  • Il personale con rapporto a tempo indeterminato può fruire da 1 a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari di cui all’articolo 15, comma 2 del CCNL 2002-2005 (3gg. + eventuali 6 giorni di ferie per i docenti) se non ancora utilizzati.
  • Il personale con rapporto a tempo determinato può fruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari di cui all’art. 19, comma 7 del CCNL 2002-2005.

 

Agevolazioni sulle spese di viaggio

(dietro presentazione della tessera elettorale)

Elettori residenti in Italia

Treno: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che per

la 2^ classe.

Nave: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria.

Elettori residenti all’estero

Treni: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria di 1^ classe e gratuità del viaggio per la

2^ classe

Aerei (Alitalia): Riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria

Nave : Riduzione del 60% nella classe superiore e del 100% nella classe inferiore

Auto: Gratuità del pedaggio autostradale.

 

 

Personale addetto ai seggi elettorali

(Presidente, scrutatore, o rappresentante di lista)

Normativa di riferimento: art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957, come modificato dall’art 11 della legge n. 53 del 21/3/1990, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69.

A tutti i dipendenti (con contratto a tempo indeterminato e determinato anche temporaneo) è riconosciuto il diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Ai sensi della C.M. n. 132 del 29 aprile 1992, prot. 16888/740/MS. gli interessati hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo: due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo)

 

Permessi per lo svolgimento della campagna elettorale.

Il personale con contratto a tempo indeterminato, può richiedere, cumulativamente,

  • docenti: tre giorni di permesso retribuito previsti per motivi personali o familiari nonchédei sei giorni lavorativi di ferie di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL del 24.7.2004. (nota 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica);
  • personale ATA: tre giorni di permesso retribuito previsti per motivi personali o familiari nonché,fino a un massimo di quindici giorni di ferie di cui all’art. 15 comma 11 del CCNL del 24.7.2004

Il personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico ( fino al 31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) può richiedere la fruizione dei 6 giorni di permesso senza retribuzione, ai sensi del comma 7 dell’art. 18 del CCNL 2002-2005.

Tutto il personale, ad eccezione di quello con contratto temporaneo (supplenze brevi) può fruire di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, non valida ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 2002-2005.