Accade all’Istituto Tecnico Economico Statale “Raffaele Piria” di Reggio Calabria, come ci hanno segnalato alcuni docenti che lavorano da tanti anni in questa scuola.
In data odierna, il dirigente scolastico ha emanato una circolare (la n. 256 del 19 maggio 2017, pubblicata anche sul sito internet della scuola) con cui comunica ai docenti quanto segue: “da oggi e fino al termine delle lezioni, per motivi legati all’organizzazione didattica e per l’impossibilità di provvedere alle sostituzioni, non sono concesse ferie richieste in applicazione dell’art. 15, c. 2 del CCNL e permessi brevi”.
La curiosa circolare ha subito allarmato i lavoratori, che si sono detti vilipesi da chi mette in dubbio con una mera circolare i diritti statuiti dal CCNL Scuola vigente, ignorando forse che il “Contratto” ha valore di legge tra le parti ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile.
Entrando nel merito della questione, più volte abbiamo affrontato ed acclarato l’argomento “permessi-ferie” docenti di ruolo
Si tratta dei permessi per motivi personali o di famiglia: 3 giorni che si possono estendere a 9 richiedendo i 6 giorni di ferie con le medesime modalità dei permessi, così come recita l’art. 15 comma 2 del CCNL.
Mettiamo subito in chiaro che questi permessi vanno erogati, e si sottraggono alla valutazione discrezionale di “concessione” o meno da parte del DS, che in base al contratto deve solo effettuare un mero controllo amministrativo della domanda e prendere atto dell’assenza dal servizio del personale che ne fa richiesta. Altrimenti non si chiamerebbero neanche più permessi, ma donazioni, regalie o altro.
Ma vi è di più, lo stesso USR Calabria, da cui dipende gerarchicamente anche il DS in questione, non più tardi di due anni e mezzo fa, è intervenuto con una nota di chiarimento (la n. 17734 del 19 dicembre 2014) che non lascia spazio a libere interpretazioni “decentrate” e conferma chiaramente quanto sopra da noi specificato.
In ultimo, ma non per importanza, il DS nella circolare giustifica la presa di posizione facendo riferimento “all’organizzazione didattica e all’impossibilità di sostituire il personale”. A tal proposito, ricordiamo che proprio su questo punto molti giudici del lavoro di primo e secondo grado, hanno più volte sentenziato condannando l’amministrazione scolastica, che le motivazioni dei lavoratori che richiedono i permessi vanno tenute in assoluta considerazione prioritaria rispetto a qualsivoglia modello o dinamica di organizzazione didattica o lavorativa.
Pertanto, non è consentito a nessuno, tantomeno ad un DS, di violare la norma pattizia o limitare i diritti sindacali dei lavoratori con un atto illegittimo che nega istituti contrattuali così importanti come ferie e permessi.
Corre d’obbligo ricordare che: la questione, dal punto di vista del vulnus normativo può assumere contorni inquietanti per chi ha emanato un atto (seppur nullo perché illegittimo) lesivo riguardo i diritti dei lavoratori.
Oltre alla violazione delle norme suddette in sede giudiziaria civile sezione lavoro, la condotta negatoria dei permessi, ancor più se massiva come quella in questione, si potrebbe infine anche configurare “de plano” come illecito penalmente perseguibile per la violazione dell’art. 323 del Codice Penale (Abuso d’Ufficio o d’Autorità).
Alla luce di tali motivazioni, è a questo punto probabile che i segretari generali provinciali di Reggio Calabria delle organizzazioni sindacali più rappresentative del comparto scuola intervengano, chiedendo al DS l’immediato ritiro della “circolare”.
Qui sotto, vi proponiamo la Circolare pubblicata dall’istituto scolastico calabrese e rintracciabile anche dal sito internet ufficiale.
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