In meno di 24 ore dalla pubblicazione del nostro articolo, il DS dell’Istituto Tecnico Statale per il Settore Economico “Raffaele Piria” di Reggio Calabria ha ritirato la circolare lesiva dei diritti dei docenti della scuola.
Con una nuova circolare (la n. 260 del 20 maggio 2017), il DS scrive: “Si rappresenta che, in ordine alla circolare in oggetto, il Dirigente Scolastico ritiene di aver agito a norma dell’art 1 commi 54 e 56 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013). In particolare, il comma 56 statuisce la supremazia della fonte legislativa sulle norme contrattuali. Tuttavia, sono stati rinvenuti pareri esplicativi in ordine all’applicazione della norma di cui all’art 15 co 9 vs art 13 co 2 del CCNL 2007 comparto Scuola – emanati da USR Calabria e USR Umbria – che si esprimono in modo contrastante. Il Dirigente, pertanto, si è determinato a sospendere l’efficacia della suddetta circolare nell’attesa di parere ai quesiti che intende inoltrare sia all’ARAN, sia all’Avvocatura dello Stato, sia all’USR della Calabria”.
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Il DS, anche se in via cautelare, ritira quindi la circolare illegittima, in attesa di pareri superiori. Ma al contempo però non demorde, e giustifica ancora la prima circolare, citando l’art. 1 della Legge 228/2012, ma ignorando che tale norma nulla ha a che vedere con i permessi previsti dall’art. 15 comma 2 del CCNL Scuola. “Che ci azzecca”, come direbbe qualcuno?
Infatti, la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) interviene unicamente sulle ferie e non sui permessi del personale docente.
Ricordiamo che ferie e permessi sono due istituti della norma contrattuale distinti e separati, così come differenti sono gli articoli della norma pattizia che li contraddistinguono (art. 13 e art. 15 del CCNL).
La “fonte primaria suprema alla norma contrattuale” citata come giustificazione dal DS (Legge 228/2012) non fa altro, infatti, che corroborare ciò che già recita l’art. 13 del CCNL Scuola sulle ferie dei docenti.
Ergo, il legislatore, con la Legge 228/2012 nulla ha inteso, giustamente, modificare riguardo ai princìpi contenuti nella già prevista norma contrattuale.
L’argomento l’abbiamo già abbondantemente spiegato in un nostro chiaro e preciso approfondimento.
Pertanto, i docenti assunti a tempo indeterminato possono tranquillamente fruire dei 9 giorni per motivi personali o di famiglia secondo le modalità previste dall’art. 15 comma 2 del vigente CCNL Scuola, senza che vi sia bisogno di nessuna decisione discrezionale da parte del DS o atto norarile che “concede” il permesso.
Lo ripetiamo: il DS si deve limitare, piaccia o no, solo a prendere atto, controllare formalmente l’istanza di fruizione ed erogare i permessi “del lavoratore” spettanti al lavoratore medesimo che ve ne faccia richiesta.
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