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Regionalizazione, quel referendum e l’abolizione della riforma del Titolo V della Costituzione

Se ci pensiamo bene, tutto questo odierno dibattito sulla regionalizzazione e le  conseguenti richieste delle regioni del nord di maggiore autonomia a partire dalla scuola e finire con la sanità, deriva tutto dalla modifica del Titolo V della Costituzione che nel 2001, Governo D’Alema, passò col beneplacito di un regolare referendum.

La farraginosità della riforma del titolo V

Da qual momento le cose si tinsero di ingarbugliato e farraginoso perché qualunque materia che riguardasse le regioni, scuola e sanità, soprattutto, doveva passare attraverso una Consulta regionale che ne doveva dare il consenso. E così finora è stato con tutti gli inghippi e i ritardi che ne sono derivati.

I compiti delle Regioni

Alle Regioni – si legge sulla Treccani- è stata riconosciuta l’autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di rango primario, articolata sui 3 livelli di competenza: esclusiva o piena (le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare); concorrente o ripartita (le Regioni legiferano con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali, dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato); di attuazione delle leggi dello Stato (le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole alle esigenze locali).

Lo Stato. Allo Stato compete solo un potere esclusivo e pieno, circoscritto alle materie di cui all’elenco del 2° co. dell’art. 117 della Costituzione. Il 3° co. dell’art. 117 Cost. individua i casi di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni. Per tutte le altre materie, non indicate e non rientranti in quelle indicate nel 2° e 3° co. dell’art.117 Cost., le Regioni hanno potestà legislativa piena.

In cosa consisteva?

Non per capriccio infatti, durante il Governo Renzi, fra le proposte referendarie del 4 dicembre 2016, c’era anche quella di modificare proprio quel Titolo V della Costituzione, dedicata agli Enti autonomi per riscrivere l’elenco delle materie di competenza regionale e riportarne molte alla competenza dello Stato, eliminando quelle concorrenti.

La scuola

Quell’impianto non consegnava alle regioni ad avere voce in capitolo nell’ordinamento dell’istruzione elementare e media, nei musei e nelle accademie e perfino nelle loro università.

Quel referendum in pratica avrebbe negato alle Regioni il diritto di occuparsi dell’istruzione (tranne l’artigiana e la professionale) lasciando tutto al ministero della pubblica istruzione compresa la gestione di maestri e le maestre, i professori e gli insegnanti, occupandosi persino dei trasferimenti, permessi e concorsi e pensionamento di tutto il personale scolastico compreso bidelli e uscieri.

Il parere degli esperti (favorevoli)

In ogni caso, in merito proprio alla riforma del titolo V della Costituzione voluta dal Governo D’Alema, quasi tutti gli addetti ai lavori concordano sul fatto che quella riforma si è rivelata un sostanziale fallimento: secondo uno studio della Cgia di Mestre nel decennio 2000-2010 le Regioni italiane hanno speso 89 miliardi in più con una crescita del 74,6% “imputabile, in particolar modo, al nuovo ruolo istituzionale e alle nuove competenze assunte con la Riforma del Titolo V della Costituzione”.

In questo contesto è nato il ddl Boschi, una riforma che detta in termini molto semplici centralizza alcune delle competenze che lo Stato aveva delegato alle Regioni. Il ddl mette inoltre dei paletti all’autonomia fiscale delle autonomie locali e stabilisce un tetto agli emolumenti dei consiglieri regionali.

Il referendum non passò. Forse oggi le cose sarebbero diverse e forse questa querelle alla quale assistiamo non si sarebbe neanche presentata.

Pasquale Almirante

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