Sul tema della regionalizzazione va segnalata un passaggio interessante dell’intervento odierno di Annamaria Furlan, segretaria nazionale della Cisl.
Il sistema scolastico nazionale, ha detto Furlan, deve offrire “le stesse possibilità ai bambini di Trento come di Palermo”.
Nulla da osservare, ci mancherebbe altro: sono la Costituzione repubblicana e l’ordinamento statale che lo prevedono (l’Italia è articolata in 20 regioni ma non è una confederazione).
Il fatto è che l’esempio proposta dalla segretaria nazionale della Cisl non è dei migliori.
Già oggi, infatti, proprio le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano godono di una particolare forma di autonomia che consente loro di modulare talune leggi dello Stato sulla base delle esigenze locali.
Per esempio il comma 211 dell’articolo 1 della legge 107/2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”) così recita: “Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione”.
Si tratta di una formula che viene usata in modo regolare nella maggior parte dei provvedimenti di legge.
L’articolo 8 della legge 170/2010 sulla dislessia afferma: “Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita’ ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonche’ alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa”.
Stessa formula si trova nella legge 53 del 2003 (la “riforma Moratti”): “Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche’ alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.
Già oggi, quindi, le regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) e le due province autonome di Trento e Bolzano possono benissimo legiferare in materia scolastica adottando disposizioni migliorative rispetto a quelle nazionali.
Tanto è vero che nelle due province autonome il personale della scuola gode di un trattamento economico migliore e di uno stato giuridico differenziato rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale.
In sostanza regioni e province autonome possono tranquillamente offrire ai propri alunni (e anche al proprio personale) opportunità e possibilità formative diverse e migliori rispetto a quelle del resto del territorio nazionale.
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