Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri fa dei rilievi sull’applicazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quindi anche sulla regionalizzazione scuola, e sugli schemi di intesa sulle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
La nostra testata è venuta in possesso della relazione tecnica fatta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si evincono alcune criticità dell’autonomia differenziata e della regionalizzazione della scuola.
Nella relazione è scritto che l’attribuzione di tutte le materie di competenza concorrente, sembrerebbe collidere con il dettato costituzionale, il quale esige di dirigersi verso ulteriori forme e condizioni, ciò in ragione della circostanza per cui vanno dimostrati gli interessi peculiari da soddisfare per ogni singola regione e che tendenzialmente non sembrano poter concretamente coincidere con tutte le materie. Anche in base ad un’interpretazione di carattere sistematico del procedimento di autonomia differenziata, pure nel contesto dell’intero Titolo V della Costituzione, una simile scelta applicativa desta serie perplessità, poiché non tiene conto dei limiti derivanti dal combinato disposto con ulteriori norme costituzionali.
Il conferimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia in tutti o quasi tutti gli ambiti materiali contemplati dall’articolo 116, terzo comma, Cost. sia una soluzione applicativa suscettibile di determinare qualche dubbio di costituzionalità.
Da evidenziare, inoltre, l’impatto del provvedimento su ambiti materiali rientranti nella competenza esclusiva dello Stato e potenzialmente suscettibili di creare disparità di trattamento tra regioni o difficolta nella libera circolazione delle persone e delle cose tra i territori regionali o limitazioni dell’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Per tali ragioni, si è paventato in dottrina che l’affidamento ad alcune regioni di servizi a forte contenuto redistributivo (come l’istruzione e la sanità) potrebbe portare ad un indebolimento dei diritti di cittadinanza, nonché a problemi relativi all’individuazione di criteri per l’assegnazione delle risorse.
È con legge ordinaria dello Stato che possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Si tratta di una legge ordinaria “rinforzata”, in quanto l’articolo 116, terzo comma, Cost. prevede che sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Il disegno di legge dovrebbe recare i contenuti dell’intesa; risulta, tuttavia, controverso se, e in quale misura, possa discostarsene in senso ampliativo o riduttivo. L’articolo 116, terzo comma, prevede quale limite esplicito il rispetto dei principi di cui all’articolo 119 Cost., mentre la legge n. 42 del 2009 di delega al Governo in materia di federalismo fiscale dispone, all’articolo 14, che con la legge adottata ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, Cost. si provveda anche all’assegnazione delle necessarie risorse finanziarie.
Pare evidente, è scritto ancora nella relazione tecnica, che un complessivo aumento della spesa statale per l’esercizio delle funzioni oggetto di autonomia differenziata contrasti, evidentemente, con la clausola di invarianza finanziaria correttamente prevista negli schemi di intesa e che esso non risponde, altresì, alla logica di efficientamento della spesa che deve presiedere all’attribuzione di maggiore autonomia alle singole regioni.
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