Il tema della regionalizzazione dell’istruzione è terreno di scontro tra istituzioni centrali e periferiche e il mondo della scuola.
Circa un anno fa si è tenuto il referendum consultivo con cui gli elettori del Veneto si sono detti favorevoli a negoziare con il Governo centrale particolari forme di autonomia su determinate materie, il Veneto si erge capofila di un movimento che in poche settimane ha visto altre realtà regionali unirsi alla “battaglia” (su tutte Lombardia ed Emilia-Romagna).
La Regione Veneto ha chiesto formalmente al Governo e al Parlamento di attuare il processo previsto dalla Costituzione per il riconoscimento di maggiori forme di autonomia alle regioni statuto ordinario.
Il sito specializzato Roars pubblica le bozze di intesa tra enti locali e governo, in particolare quelle di Veneto [DOC], Lombardia [DOC] ed Emilia Romagna [DOC].
Le pre-intese tra Governo e le tre Regioni interessate erano state firmate il 28 febbraio del 2018 dal Sottosegretario Bressa del PD, per il Governo Gentiloni.
Per Veneto e Lombardia l’intesa è praticamente simile: i docenti rimangono dipendenti statali (con lo stesso contratto collettivo nazionale) e dovranno rispettare la disciplina regionale. Tutto sarà competenza regionale: finalità e programmazione dell’offerta formativa, anche in funzione del territorio, la valutazione, l’alternanza scuola-lavoro, i rapporti con le scuole paritarie.
Art. 10 – Competenze in materia Istruzione
1. E’ attribuita alla Regione Lombardia, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa in materia di norme generali sull’istruzione, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, con riferimento:
a) alla disciplina dell’organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche specificandone le funzioni in relazione al contesto sociale ed economico della Regione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale;
b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche mediante l’introduzione di ulteriori indicatori di valutazione legati al contesto territoriale, nel quadro dei principi e criteri generali stabiliti dallo Stato e ferma restando la competenza dell’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) in tema di valutazione degli apprendimenti;
c) alla disciplina della programmazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla formazione dei docenti e alla destinazione delle relative risorse, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
d) disciplina della programmazione dei percorsi di apprendistato di primo livello per il diploma di istruzione secondaria superiore;
e) alla disciplina, anche mediante contratti regionali integrativi, dell’organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e dei contratti nazionali di lavoro del comparto scuola e della dirigenza scolastica;
f) alla disciplina della programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
g) alla disciplina della programmazione delle rete scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche, nell’ambito delle risorse attribuite a livello nazionale e di quelle fornite dalla Regione ai sensi dell’articolo 11;
h) alla disciplina di specifici criteri coerenti con le esigenze territoriali, ulteriori rispetto alla disciplina nazionale, per il riconoscimento della parità scolastica, dell’assegnazione dei contributi destinati alle scuole paritarie e delle funzioni di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento;
i) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, nel rispetto dell’autonomia scolastica;
l) alla disciplina dell’istruzione degli adulti, della relativa programmazione formativa e dell’organizzazione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), nell’ambito della programmazione della rete scolastica regionale, assicurando il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema dell’istruzione e formazione professionale in funzione dell’integrazione con la formazione professionale ed in coerenza con il contesto socio economico regionale, fatta salva l’autonomia dei CPIA;
m) alla disciplina dell’organizzazione delle Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per favorire la programmazione dell’offerta formativa, in funzione delle specificità territoriali;
n) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili, in modo stabile e coerente con il costo della vita nel territorio regionale, incentivi economici e servizi integrati;
o) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Ordinario determinato in funzione del fabbisogno territoriale di servizi essenziali per l’esercizio del diritto allo studio;
p) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per le residenze universitarie determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.
Art. 11 – Norme relative al personale dell’Ufficio Scolastico e delle istituzioni scolastiche regionali
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle competenze di cui all’articolo 10, ed in particolare le attività di governo ed organizzazione del sistema scolastico regionale connesse alla funzione programmatoria, sono trasferite alla Regione Lombardia le risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Ufficio scolastico regionale e degli Uffici d’Ambito Territoriale, fatta salva la facoltà del relativo
personale di permanere nei ruoli dell’Amministrazione scolastica centrale e periferica o di transitare nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato, da esercitarsi trascorsi tre anni dal trasferimento delle competenze.
2. Sono trasferiti alla Regione Lombardia i Dirigenti scolastici, per i quali sarà istituito uno specifico ruolo regionale, salva la facoltà di permanere nei ruoli della dirigenza scolastica statale trascorsi tre anni dal trasferimento delle competenze. E’ trasferita alla Regione Lombardia la competenza di nominare e attribuire gli incarichi dei Dirigenti degli Uffici d’Ambito Territoriale e dei Dirigenti scolastici che abbiano scelto di rimanere nei ruoli dello Stato
3. Le modalità per il trasferimento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 sono definite, d’intesa con la Regione Lombardia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto scuola. Le procedure di mobilità di detto personale devono essere concluse entro un anno dall’entrata in vigore della legge approvata sulla base della presente Intesa.
4. Al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata o l’acquisizione della posizione retributiva eventualmente più favorevole.
5. Contestualmente al trasferimento del personale di cui al comma 3 lo Stato procede alla determinazione del costo storico riferito al trattamento economico complessivo maturato dalle unità di personale all’atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.
6. Lo Stato e la Regione concordano che il personale docente, educativo ed ATA dell’organico statale, con contratto a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche della Lombardia al momento della stipulazione della presente Intesa rimane
inserito nei ruoli statali, salva diversa volontà espressa dal personale stesso secondo le procedure di cui al comma 11.
7. Con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione istituisce i ruoli regionali del personale delle istituzioni scolastiche, ove confluisce il personale di nuova assunzione, sia con contratti a tempo determinato che con contratti a tempo indeterminato, il personale statale che, ai sensi delle disposizioni di cui al successivo comma 11, chiede il trasferimento negli stessi.
8. Al personale iscritto nei ruoli regionali si applicano comunque le disposizioni statali in materia di ordinamento civile e di pubblico impiego ed i contratti collettivi nazionali del comparto scuola. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati dalla legge vigente alla normativa statale in materia di pubblico impiego ed alla contrattazione nazionale del comparto Istruzione e Ricerca, sono disciplinati, sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da contratti integrativi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.
9. La Regione Lombardia definisce annualmente il fabbisogno di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario da inserire nei ruoli regionali, sulla base della dotazione organica complessiva definita a livello nazionale e in considerazione delle quiescenze intervenute tra il personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Regione Lombardia nonché delle procedure di mobilità extra-regionale intervenute con riferimento al medesimo personale nell’anno precedente.
10. La Regione indice periodicamente procedure concorsuali, sulla base del fabbisogno annuale previsto. Il personale assunto all’esito di dette procedure è iscritto nei ruoli regionali.
11. Per una quota dei posti da inserire nei ruoli regionali, determinata secondo modalità definite con DPCM da adottare di intesa con la Regione Lombardia, è assicurata la possibilità di copertura mediante la mobilità del personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Lombardia o di altre regioni, che deve avvenire comunque su base volontaria e secondo le ordinarie procedure di mobilità nazionale. Per i Dirigenti scolastici da inserire nei ruoli regionali non è prevista la determinazione di una quota da attribuirsi alla mobilità volontaria.
12. Al personale docente, educativo ed ATA inserito nei ruoli statali assegnato alle istituzioni scolastiche della Lombardia che intende chiedere la mobilità verso altre Regioni continua ad applicarsi la normativa statale vigente sulla mobilità del personale scolastico. E consentito al personale appartenente ai ruoli regionali il trasferimento verso altre sedi nazionali, con modalità che saranno determinate nei provvedimenti attuativi.
13. Agli insegnanti non abilitati appartenenti alla terza fascia delle graduatorie di istituto, assunti a tempo determinato dai Dirigenti scolastici, si applica la disciplina del personale iscritto nel ruolo regionale.
14. Con DPCM, da adottare di intesa con la Regione Lombardia, sono determinate le modalità di quantificazione e trasferimento alla Regione Lombardia, delle risorse finanziarie relative al personale dei ruoli provinciali delle istituzioni scolastiche Lombardia, fermo restando che alla Regione sono garantite complessivamente risorse almeno pari a quelle impegnate dallo Stato per la corresponsione del trattamento economico, maturato dalle unità di personale all’atto del trasferimento, compresi gli oneri riflessi, spettante al personale statale sostituito dalla Regione con personale iscritto nei propri ruoli.
Art. 12 – Edilizia scolastica
1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa con riferimento:
a) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale di edilizia scolastica, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale, interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture scolastiche;
b) alla disciplina dei criteri per l’individuazione dell’effettivo fabbisogno e delle priorità nel rispetto dei criteri definiti a livello nazionale;
c) alla disciplina della programmazione regionale e degli interventi per l’utilizzo delle risorse nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b) e nel rispetto del monitoraggio degli interventi ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011.
2. Al finanziamento delle spese di cui al comma precedente si provvede con le modalità previste all’articolo 6.
[…]
Art. 25 – Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi e allo start up d’impresa
1. Sono attribuite alla Regione Lombardia le competenze legislative e amministrative in materia di ricerca scientifica e tecnologica – con esclusione della ricerca spaziale e aerospaziale – e di sostegno all’innovazione per i settori produttivi nonché di sviluppo dell’attività d’impresa con riferimento alla programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi a favore delle imprese e degli enti di ricerca, nonché al controllo e alla vigilanza su tali interventi.
2. La Regione esercita le competenze di cui al comma 1 riferite alla programmazione attraverso la definizione degli obiettivi, delle priorità di intervento, dei criteri attuativi, delle modalità e delle procedure di intervento a sostegno dello sviluppo dell’attività di impresa, sia in fase di start up che di consolidamento e grow up, della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo dei settori produttivi.
3. Con riferimento alle competenze di cui al comma 1 lo Stato definisce la quota di risorse da assegnare alla Regione Lombardia tenendo conto dei fondi destinati alle agevolazioni alle imprese e agli enti di ricerca lombardi in forma di contributi a fondo perduto, contributi in conto interessi, concessioni di garanzia, finanziamenti agevolati, con le modalità ed i parametri definiti in base a quanto previsto dalla parte generale della presente Intesa.
Art. 26 – Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale
1. Nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni universitarie e degli indirizzi di politica nazionale in materia di istruzione universitaria, la Regione Lombardia
concorre:
a) alla disciplina della programmazione universitaria, attraverso sinergie con le Istituzioni universitarie presenti nella Regione
per l’istituzione di specifici corsi di studio, al fine di attivare un’offerta integrativa dei percorsi universitari che favoriscano lo sviluppo tecnologico, economico e sociale coerente con le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo e sociale Lombardia;
b) all’utilizzo del sistema di valutazione del sistema ministeriale a livello regionale e alla definizione di rapporti di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali;
c) alla costituzione e disciplina del Fondo integrativo pluriennale per la didattica da ripartire tra le Università presenti in Regione anche tenendo conto di quanto riportato alle lettere a) e b);
f) alla disciplina del riconoscimento e della valorizzazione del lavoro di ricerca nel settore privato;
g) alla disciplina dei requisiti, dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell’attività del ricercatore d’impresa.
L’intesa con l’Emilia Romagna interviene solo nell’istruzione tecnico professionale e non struttura rigidamente il sistema di assunzioni e ruoli, lasciando più vaga e aperta la formulazione.
CAPO II
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Articolo 1 – Oggetto e finalità
Articolo 2 – Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione della rete scolastica e di programmazione dell’offerta di istruzione
Articolo 3 – Competenze legislative per la realizzazione di un sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale
Articolo 4 – Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione delle fondazioni ITS
Articolo 5 – Competenze in materia di programmazione di un’offerta integrativa di percorsi universitari
Articolo 6 – Competenze legislative in ordine alla costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica
Articolo 7 – Competenze legislative in materia di diritto allo studio
In tali Fondi confluiscono anche le risorse nazionali in materia
TITOLO III
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE
Articolo 1 – Oggetto e finalità
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