Una nostra lettrice ci scrive chiedendo se la registrazione di un Collegio docenti, richiesta dalla docente verbalizzante e accordata all’unanimità dal Collegio, sia una procedura legittima oppure se potrebbero esserci impedimenti dovuti alla privacy.
Non esiste alcun illecito o forma di illegittimità a registrare un’attività collegiale per riascoltare la seduta, per verbalizzare in modo più preciso il contenuto della stessa riunione collegiale. In particolare se la registrazione è stata deliberata all’unanimità e con lo scopo di essere ascoltata per una verbalizzazione fedele all’accaduto, questa videoregistrazione è più che legittima e non ci sono, visto il consenso che è stato dato da tutti i partecipanti al Collegio, problemi di privacy.
Per cui bisogna specificare che se la registrazione è richiesta in modo trasparente e accettata con voto di delibera o con consenso automatico se il Collegio fosse telematico, ovvero facendo un click per acconsentire, la registrazione è pienamente legittima. L’utilizzo di questa registrazione dovrebbe essere quella per cui è stato richiesto il consenso, ma potrebbe essere utilizzata anche come prova documentale di un qualcosa che è accaduto durante la riunione.
La Corte di Cassazione a sezioni unite ha specificato, nella sentenza n. 36747 del 24 settembre 2003, che registrare di nascosto, quindi senza il consenso dei presenti, per esempio i colloqui con i genitori o una riunione collegiale è un diritto, per cui non si commette nessun illecito.
Il Coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti, commentando la sentenza n.36747/2003 della Corte di Cassazione a sezioni unite, dice: ” le registrazioni di colloqui, riunioni, anche all’insaputa degli altri presenti, sono perfettamente lecite ed equivalgano ad una presa di appunti scritti, non solo, la cosiddetta “registrazione fonica” costituisce valido elemento di prova davanti al Giudice”.
Quindi le registrazioni fatte in Collegio, su richiesta del docente verbalizzante e con lo scopo di verbalizzare con precisione gli interventi dei partecipanti, non sono solo lecite anche in assenza di un regolamento collegiale, ma diventano parte documentale della seduta collegiale e non possono essere distrutte come avviene con le videoregistrazioni degli apparecchi di videosorveglianza. Non bisogna confondere l’utilizzo delle registrazioni dei dispositivi di videosorveglianza installati in una scuola, con la videoregistrazione deliberata in una riunione collegiale. Sono cose molto diverse e il loro utilizzo ha scopi completamente diversi.
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