Secondo questa sentenza il registro di classe è un atto pubblico “in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza”. Viceversa il registro personale attraverso il quale il docente raccogliere le annotazioni sul processo di apprendimento degli alunni, è un documento utile nelle operazioni del consiglio di classe in sede di espressione di scrutinio.
Sempre la Corte di Cassazione a tal proposito afferma: “La mancanza di tale registro renderà forse più complicato lo scrutinio finale, ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi, indipendentemente dalle eventuali annotazioni sul registro. E ciò è tanto più vero se si considera che il docente è tenuto a formulare un giudizio globale sul processo formativo dell’alunno e non sulle singole prove, cosicché l’annotazione più o meno completa riportata nella singola prova non appare assolutamente rilevante. La scorretta tenuta del giornale del professore potrà eventualmente esporre l’insegnante a nota di demerito e ad un giudizio disciplinare, ma non potrà incidere sulla validità della valutazione finale dell’alunno”. Per quanto detto il controllo materiale del registro di classe da parte di un’organizzazione scolastica deve essere superiore a quello del registro personale di un docente.
Però le abitudini e le consuetudini di alcune scuole registrano il fatto che i registri personali sono custoditi negli appositi cassetti (chiusi a chiave) in sala insegnanti, mentre i registri di classe a volte vengono lasciati incustoditi nelle aule di riferimento.
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