Un docente dell’Istituto Comprensivo Colombo di Cagliari, è stato sanzionato più volte per il mancato utilizzo del registro elettronico. L’ultima sanzione, contestata dal docente interessato e dai Cobas Sardegna, è stata quella di una sospensione dall’insegnamento di 11 giorni, applicata nel periodo delle vacanze natalizie. Adesso arriva un ulteriore avvio di procedimento disciplinare con convocazione il 9 gennaio 2020 all’ufficio procedimenti disciplinari di Cagliari.
Arriva il quarto procedimento disciplinare in dieci mesi per un maestro elementare dell’Istituto Comprensivo Colombo di Cagliari che si rifiuta, da circa due anni, di utilizzare il registro elettronico, preferendo, con regolare richiesta fatta alla Dirigente scolastica, quello cartaceo per tutelare la privacy dei suoi alunni.
La nostra redazione ha contattato il docente sanzionato per comprendere i motivi del suo rifiuto nell’utilizzare il Registro elettronico. Ci ha spiegato che il suo non è stato un rifiuto pregiudiziale, anche se nella delibera del Collegio docenti di due anni prima, aveva votato contro l’introduzione del registro elettronico, ma poi provando questo nuovo strumento digitale si era reso conto della sua inefficacia e della pericolosità riferita alla mancanza di protezione dei dati anagrafici e anche quelli sensibili dei suoi studenti. Questi i motivi principali che hanno spinto il docente a richiedere formalmente di utilizzare il registro cartaceo.
In buona sostanza il maestro sanzionato, parla del registro elettronico come strumento complicato da utilizzare, da trasportare in aula con una valigetta, da posizionare, collegare alla rete con i cavi, da avviare e attendere il collegamento on line, spesso troppo lento nella navigazione, inadeguato e poco performante, il tempo di utilizzo è dieci volte superiore a quello del cartaceo, ma soprattutto non dà garanzie sufficienti sulla protezione dei dati dei minori.
Il docente cagliaritano, per l’anno scolastico 2018/2019, ci tiene a sottolineare che aveva ufficialmente chiesto alla sua DS il registro di classe ed il registro personale in formato cartaceo. Tale richiesta si fondava su due ordini di ragioni: il primo di tipo squisitamente normativo, il secondo di tipo funzionale e didattico.
Per rendere obbligatoria la norma dell’introduzione del Registro elettronico manca il piano di dematerializzazione, che si attende dal 2012, e che renderebbe la legge sull’introduzione del registro elettronico nelle scuole obbligatoria. Mancando il suddetto piano la norma è, almeno per adesso facoltativa e lasciata alla delibera degli organi collegiali delle singole scuole. Inoltre c’è il monito del Garante per la Privacy che auspica l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.
Come abbiamo scritto più volte il registro elettronico, con tutti i suoi limiti normativi e le sue criticità di legittimità sulla privacy, diventa obbligatorio utilizzarlo in presenza di delibera collegiale.
L’utilizzo del registro elettronico da parte dei docenti delle scuole in sostituzione del vecchio registro cartaceo non è obbligatorio per legge finquando non verrà approvato, dal Garante per la privacy, il piano di dematerializzazione. È utile sottolineare il fatto che, anche se la legge 135/2012, all’art.7, commi 27 e 31, lega l’obbligo del registro elettronico al vincolo dell’adozione del suddetto piano di dematerializzazione, sono tantissime le scuole che hanno deliberato ugualmente, attraverso i loro Collegi dei docenti, l’adozione del registro elettronico di classe e personale del docente.
Quindi è importante sapere che se il Collegio dei docenti ha deliberato il registro elettronico come unico sistema di rilevazione delle presenze e assenze degli studenti, di annotazioni del diario di classe, in cui si segnalano ritardi e uscite anticipate degli alunni, argomenti delle lezioni, compiti assegnati per casa, letture delle circolari, note disciplinari, valutazioni delle prove scritte e di quelle orali, esiste, da parte di tutti i docenti, l’obbligo di compilazione in tempo reale e in tutte le sue parti sia del registro di classe e sia del registro personale dell’insegnante.
Il docente cagliaritano ci fa notare che la prima sanzione disciplinare avviata dalla Dirigente scolastica ha un vizio di forma, la seconda sanzione disciplinare adottata dalla Dirigente scolastica è una sospensione dall’insegnamento di 3 giorni applicando la legge Madia, ma anche questa è viziata dal fatto che, come anche riportato dalla nostra testata, il Dirigente scolastico non può, nonostante la Legge Madia, sospendere il docente dino ad un massimo di 10 giorni. In ultimo la sospensione dall’insegnamento di 11 giorni inflitta dall’UPD di Cagliari, è stata applicata in un periodo di vacanza dove le attività di insegnamento sono sospese, anche questo è ritenuto un altro errore formale.
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