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Registro elettronico e badge per controllare l’orario di lavoro del docente

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“Si ritiene opportuno ribadire la necessità che l’orario di lavoro deve essere documentato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto dalle vigenti normative in materia… La presente direttiva non è altresì applicabile, per il momento al comparto scuola limitatamente al settore educativo – formativo”.

Già nel 1996 alcune sentenze della Cassazione specificavano che:

1. (Corte di Cassazione, Sez. V del 20.11.1996) – “per i docenti il sistema di rilevazione e di controllo della presenza in servizio è attestato unicamente dalla firma sul registro di classe”;

2. (Corte di Cassazione, Sez. V del 13.11.1996) – “costituendo peraltro dotazione obbligatoria di ciascuna classe facente fede erga omnes quale attestazione di verità dell’attività svolta in classe dall’insegnante”.

Nonostante queste sentenze, con l’abolizione del registro di classe cartaceo, che ha di fatto cancellato anche le firme di attestazione delle presenze dell’insegnante, qualcuno ha pensato di estendere di nuovo l’utilizzo del badge anche ai docenti. Infatti, meno di un anno fa in tutte le sei scuole che dipendono da un Isis (sede centrale) è stata data la notizia dell’introduzione di un rilevatore di presenze per i docenti.

In questo articolo si scriveva: “L’insegnante che, durante le ore libere all’interno del tempo scolastico, dovesse decidere di recarsi all’esterno dell’edificio scolastico, dovrà registrare l’uscita e, al suo rientro, un nuovo ingresso (non ci sono limiti di registrazione). L’eventuale mancata registrazione dovrà essere immediatamente comunicata al coordinatore della sede, che registrerà l’orario di entrata e garantirà all’ufficio personale, tramite comunicazione scritta, l’effettiva presenza in sede”.