Arriva un quesito da parte di un lettore, docente neoassunto che ha terminato l’anno di prova, che chiede: “I docenti hanno l’obbligo di compilare il registro elettronico? E non dovrebbe essere in tempo reale la compilazione? Io riesco a farlo solo con il mio tablet e la mia connessione, perchè la scuola non fornisce strumenti e la linea internet è scadente.”
La risposta alla domanda è semplice: Il registro elettronico deve essere compilato in tempo reale. Punto. Se il Collegio dei docenti ha deliberato il registro elettronico come unico sistema di rilevazione delle presenze e assenze degli studenti, di annotazioni del diario di classe, in cui si segnalano ritardi e uscite anticipate degli alunni, argomenti delle lezioni, compiti assegnati per casa, letture delle circolari, note disciplinari, valutazioni delle prove scritte e di quelle orali, esiste, da parte di tutti i docenti, l’obbligo di compilazione in tempo reale e in tutte le sue parti sia del registro di classe e sia del registro personale dell’insegnante.
L’ultima parte del quesito, tuttavia, nasconde il solito problema che riguarda il registro elettronico scuola: per il corretto utilizzo, gli insegnanti sono costretti ad utilizzare i propri dispositivi e le proprie connessioni, dato che le scuole in moti casi non sono preparate.
Sul tema registro elettronico, è importante ricordare la recente sentenza del Tribunale di Bari, che ha accolto il ricorso di una docente di Barletta sanzionata dal proprio dirigente per non aver compilato il registro elettronico.
L’insegnante, nello specifico, non aveva compilato il registro elettronico perchè le sue aule erano sprovviste di adeguata strumentazione. Il giudice ha anche rilevato che la scuola non può “pretendere” che i docenti compilino il registro ricorrendo a PC o tablet personali.
Se la sentenza chiarisce ulteriormente il concetto, ancora purtroppo, non vi è una precisa disposizione del garante della Privacy sul tema. Solo un aspetto sembra certo: in caso di attrezzature informatiche carenti i docenti non sono certamente tenuti a sopperire con strumenti personali.
Come riportato in precedenza, se si dovesse adottare il registro elettronico, è compito del Dirigente scolastico dell’istituto garantire la presenza di un PC portatile o un tablet in ogni aula per consentire ai docenti un facile accesso al registro elettronico. Anche la linea Wi-Fi deve essere garantita in ogni aula per facilitare il collegamento dei docenti, in ogni momento della giornata scolastica, al registro elettronico.
Pertanto, in caso di mancanza di connessione o comunque reale impossibilità di compilazione in tempo reale del registro elettronico, è consigliabile comunicare ufficialmente al Dirigente scolastico tali difficoltà e la conseguente motivazione dell’impossibilità a una immediata compilazione del registro elettronico.
Bisogna ricordare che il primo atto normativo che parla di uso del registro elettronico è riferito all’articolo 7 comma 31 del DL 95/2012 che recita così: “A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”.
La norma, come riportato altre volte da questa testata, non è imperativa, nel senso che l’adozione del registro elettronico non è obbligatoria.
A questo bisogna anche aggiungere che il comma 27 della stessa legge parlava anche di un piano di “dematerializzazione” che il Miur avrebbe dovuto adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto legge, piano che però non è mai stato completato.
Sarebbe poi toccato anche allo stesso Garante della Privacy chiarire in merito al corretto impiego del registro elettronico, che avrebbe dovuto prevedere un provvedimento ad hoc del Garante (anche questo provvedimento non c’è mai stato).
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