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Registro elettronico: estensione impianti per i collegamenti a carico degli Enti locali

I registri elettronici attivi presso i singole plessi dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado sono a carico degli enti locali o delle scuole?

La domanda ha ricevuto una risposta dalla Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per la Lombardia chiamata in causa dal Sindaco di un Comune che ha chiesto di rendere parere in ordine all’interpretazione dell’art. 3, comma 2, della legge n. 23/1996, ed in particolare ha chiesto “se i registri elettronici attivi presso i singoli plessi dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado, gestiti dagli insegnanti e, dunque, non presso le segreterie amministrative, sono da considerarsi correlati all’attività amministrativa e di conseguenza a carico degli enti locali o didattici e scolastici, e dunque a carico delle scuole“.

La Corte, ha risposto (parere n. 83/2017), dopo avere chiarito che il parere in questione rientra fra quelli ammissibili sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, precisando in quest’ultimo caso però che per ritenere ammissibile il quesito posto “occorre non scrutinare soltanto la singola voce (registro scolastico), il cui (singolo) esame comporterebbe un’ingerenza della Corte nell’attività amministrativa dell’ente (parere di questa Sezione n. 8/2009), ma la più ampia e generale categoria di spesa in cui iscrivere la voce stessa“.

La Corte ha risposto richiamando la normativa vigente e l’interpretazione della giurisprudenza in ordine ad alcune espressioni presenti nel dettato normativo ed in particolare cosa si intende per “spese varie di ufficio”, di cui all’art. 3 della L. n. 23/1996 che “ricomprende tutte le spese necessarie ad assicurare il normale funzionamento di una scuola (cfr. C.d.S. n. 1784/1996), ossia le spese generali che occorrano per rendere effettiva la destinazione di determinati locali a sede di scuole, senza alcuna possibilità di comprendere oneri derivanti dal concreto espletamento dell’attività scolastica (cfr. Cass. n. 17617/2004)“.

Vero è che in merito ad un quesito simile si era già espressa la sezione Piemonte della Corte dei Conti con deliberazione n. 358/2013 il cui orientamento tenuto conto di quanto espresso la Corte dei Conti Sezione Lombardia ha inteso condividere riportandolo sancendo che “le spese conseguenti all’estensione degli impianti per i collegamenti ad internet e per le reti interne al fine di predisporre gli edifici scolastici all’utilizzo del registro on line – ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 – rientrino tra quelle di competenza degli Enti locali, in quanto qualificabili come spese necessarie a rendere possibile l’adattamento della singola struttura scolastica all’attuazione di specifiche nuove modalità (on line) di iscrizione, registro e pagella, servizi questi ultimi riconducibili all’attività di segreteria scolastica, di supporto all’attività didattica in senso stretto.”

 

Il parere espresso dalla Corte dei Conti Lombardia (CLICCA QUI)

 

Registro elettronico, è obbligatorio aggiornarlo in tempo reale

 

Fabio Guarna

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