Il docente che non si preoccupa di mantenere aggiornato, in tempo reale, il registro elettronico, compie un atto che potrebbe essere sanzionato disciplinarmente.
Bisogna sapere che se in una scuola il Collegio dei docenti ha deciso di utilizzare il registro elettronico, la sua compilazione dovrà essere effettuata dal docente in tempo reale e in tutte le sue parti, per evitare possibili sanzioni disciplinari. Ovviamente la scuola deve mettere tutti i docenti nelle condizioni di utilizzare, in tempo reale, lo strumento digitale del registro elettronico.
Per cui se in ogni aula c’è l’accesso al registro online e non ci sono problemi di natura tecnica, alla prima ora di lezione, a qualsiasi cambio di ora della giornata scolastica, il docente dovrà aggiornare in tempo reale il registro elettronico di classe e quello personale della materia dell’insegnante.
È utile sapere che l’utilizzo del registro elettronico in sostituzione del vecchio registro cartaceo non è obbligatorio fintantoché non verrà approvato, dal Garante per la privacy, il piano di dematerializzazione.
Tuttavia se il Collegio dei docenti ha deliberato il registro elettronico come unico sistema di rilevazione delle presenze e assenze degli studenti, di annotazioni del diario di classe, in cui si segnalano ritardi e uscite anticipate degli alunni, argomenti delle lezioni, compiti assegnati per casa, letture delle circolari, note disciplinari, valutazioni delle prove scritte e di quelle orali, esiste l’obbligo di compilazione in tempo reale e in tutte le sue parti sia del registro di classe e sia del registro personale dell’insegnante.
Non è consentito dalla legge firmare e compilare il registro elettronico prima o addirittura dopo la lezione, in quanto la firma sul registro di classe è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti, e che quindi deve poter essere espletato in classe durante l’ora di lezione.
In buona sostanza il docente deve firmare digitalmente, registrare le assenze degli alunni, mettere i voti delle valutazioni scritte e orali in tempo reale, compilando il registro di classe e quello personale della materia, proprio per il fatto che la legge impone al pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, di documentare tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell’insegnante sono quelli che accadono nella classe durante la lezione.
Il Dirigente Scolastico ha la possibilità di avere sotto controllo la situazione sintetica aggiornata delle presenze, assenze, ritardi e uscite di tutte le classi, quindi è nelle condizioni di conoscere se un docente compila o meno il registro elettronico.
Per i docenti che vengono scoperti a non compilare il registro elettronico in tempo reale potrebbe scattare la sanzione disciplinare. Bisogna anche ricordare che nei casi più gravi, il non compilare in tempo reale il registro elettronico, potrebbe rivelarsi essere un reato penale, in quanto, come abbiamo detto il registro di classe è un atto amministrativo ufficiale da tenere sempre aggiornato ora per ora.
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