Accecati dalla indubbia comodità del Registro elettronico, sul quale ho ancora qualche dubbio, con il suo uso a mo’ di videogioco, ci siamo lasciati prendere la mano distraendoci.
Sin qui niente da dire, tutto normale ma, a pensarci bene, qualche problemino esiste…
Qui voglio evidenziare le ombre ed i gravi rischi e secondo me gli illeciti continui e ripetuti che tutti i giorni commettiamo di cui i Dirigenti sembrano non accorgersi.
Spero di fare un po’ di chiarezza denunciando quanto di grave accade, non sono un giurista o avvocato, ma sono abituato a pormi delle domande e cercare delle risposte leggendo le norme e le leggi.
In un articolo del 25 marzo Lucio Ficara scrive: “È utile ricordare che il decreto 95/2012 convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, nei commi 29 e 31 dell’art. 7 introduce l’obbligo per le scuole, a partire dall’anno scolastico 2012/2013, di redigere le pagelle in formato elettronico e adottare i registri on line, considerandoli come obbligatori”.
Affermazione secondo me in antitesi e un po’ in contraddizione con quanto scritto da Fabrizio De Angelis il 30/1/2018.
Secondo me Lucio Ficara dimentica di scrivere che l’obbligatorietà decade con la nota ministeriale Prot. AOODPPR Reg. Uff. n. 1682/ U del 2012 che in sostanza, pur essendo questa fonte normativa di terzo rango, prorogava l’applicazione della considerata normativa rendendo dunque, con riferimento al registro elettronico, facoltativo il suo utilizzo.
Dunque ad oggi nessuna legge ha mai abrogato il Giornale di classe previsto dall’articolo 41 del R.D 965 /1924.
Perciò, se tanto mi dà tanto, l’introduzione del registro elettronico NON ABROGA IL GIORNALE DI CLASSE ma al limite introduce un Registro AGGIUNTIVO (Elettronico) .
Mai, nel Decreto legge del 2012, c’è il termine “SOSTITUISCE” ma “ADOTTANO registri on line ”, dunque aggiuntivo al “Giornale di Classe“ ancora in vigore.
Dunque FACOLTATIVO ed AGGIUNTIVO e mai “SOSTITUTIVO”.
Dunque il Giornale di Classe cartaceo per LEGGE deve essere presente in aula OGGI e nessuno lo potrebbe togliere se non con una legge di pari rango.
Nessuna delibera del Consiglio di Istituto o di Circolo ha il potere di ABROGARE una legge, ha solo il potere di adottare qualcosa di aggiuntivo e questa aggiunta semmai è da capire se abbia bisogno di un parere e dunque di una delibera del Collegio dei Docenti in quanto utilizzatori dello strumento R.E. NON DIDATTICO per i quali sono stati chiamati ad esprimere un parere (vincolante, non vincolante?).
Parere richiesto non tanto per definirne la “legalità” che non spetta al Collegio dei Docenti stabilire, e neanche al Consiglio di Istituto o di Circolo che ne deliberano solo la liceità e la legalità dell’acquisto.
Il parere al Collegio Docenti che molte scuole attraverso i DS hanno richiesto e che i Docenti hanno votato a favore, è stato fatto solo per avere un assenso e condivisione e decretarne l’obbligatorietà condivisa, ma senza mai spiegare che avrebbe sostituito come nella maggioranza e quasi totalità delle scuole.
Stando alla legge deve essere sempre e solo aggiuntivo il R.E al Giornale di classe, ma così non è.
In altri Istituti dove i docenti hanno espresso dubbi sulla “legalità” e sul fatto di dover obbligatoriamente usare il R.E , molti DS di imperio o con informazioni fuorvianti hanno inserito il R.E nel Regolamento di Istituto ed essendo questo non di competenza del Collegio Docenti lo hanno deliberato in Consiglio di Istituto o di Circolo il suo uso attraverso solo delibera del consiglio di Istituto (vedi il caso dell’’Istituto Majorana di Catania);
Di conseguenza essendo il Regolamento di Istituto al pari di un “ordine di servizio” e’ diventato obbligatorio indipendentemente dal volere del collegio, prendiamo come esempio uno stralcio del Regolamento di Istituto di questa scuola:
“Il registro elettronico, personale e di classe, è il documento ufficiale dell’attività didattica giornaliera. Esso, esattamente come la precedente versione cartacea, deve essere compilato con cura e senza errori, con particolare riguardo a:
inserimento della propria firma;
indicazione dell’argomento affrontato in classe durante la lezione.
Tutti i docenti dell’Istituto sono tenuti a inserire sul registro elettronico le assenze, gli argomenti svolti in classe, i voti, le annotazioni normali, le note disciplinari e, in generale, tutte le comunicazioni che abitualmente trovavano posto nel registro di classe cartaceo”.
Dunque in questo caso specifico di IMPERIO in barba alla legge, è stato sostituito e non aggiunto al Giornale di Classe.
Dunque l’obbligatorietà, NON è data dalla legge, ma solo dal fatto che il collegio abbia o non abbia espresso parere favorevole e poi deliberato da consiglio di Istituto o Circolo, ed in mancanza di parere del Collegio solo attraverso delibera del CdI/C nessuno specifica mai che dovrebbe essere solo come sistema aggiuntivo del giornale di classe e non esclusivo.
Inoltre cosa che non viene fatta, visto che si chiede il parere e delibera al Collegio dei Docenti, perché ogni anno non lo si sottopone al collegio per una delibera se utilizzarlo o no?
Questa procedura è a mio parere un ABUSO se non un illecito e dunque un possibile reato in quanto il DS ed il Consiglio di Circolo stabiliscono di abrogare il cartaceo obbligatorio per legge senza averne i poteri, incappando nel reato del codice penale art 479 “falsità ideologica” nel momento in cui un Pubblico Ufficiale datore di lavoro fa “sparire” asporta senza dare motivazione lo strumento che per legge attesta la presenza in servizio che ad oggi è data solo dal “giornale di classe” e dalla “firma autografa” come ribadito da diverse sentenze, aggravata dal DOLO in quanto non vengono date informazioni o soluzioni alternative in caso di guasto su come si debba attestare la propria presenza al lavoro alternativamente al CLIC chiamato per confondere le idee Firma, ammesso che il CLIC e non firma che noi digitiamo abbia i requisiti, che ad oggi non ha, senza avere in caso di guasto o di assenza rete la possibilità di attestare la propria presenza al lavoro in altro modo.
Togliere il “Giornale di Classe“ al di là della presenza o meno del Registro Elettronico contemporaneamente crea un altro problema e si compie un altro illecito o reato che è Art. 673 codice penale: “Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari” per la sicurezza 81/08.
Questo illecito ancor più grave si compie quando come in tante scuole ma non in tutte ,non si permette di avere in ogni momento sulla cattedra l’elenco dei presenti del giorno su carta che è intrinseco con il giornale di classe , ma asportandolo e registrando le presenze solo sul R.E . si compie il reato di non avere la documentazione necessaria per l’evacuazione /esodo in quanto bisogna avere l’elenco dei presenti prima dell’evento per poter fare l’appello poi quando in luogo sicuro e non il semplice elenco della classe che nulla mi dice su chi era presente o assente al momento dell’evento critico .
Questo aspetto è gravissimo e dolosamente sottovalutato/aggirato in tantissime scuole in barba alla legge 81/08 evidenziando una “strana incompetenza dei DS”.
Solo i DS piu’ coscienziosi, sapendo di non voler rischiare o per il principio di cautela tengono ancora il “Giornale di Classe” questi sono rimbambiti o contrastivi del sistema?
Questo aspetto inganna il docente che seppur dubbioso e tanti hanno scritto e posto il problema ai loro DS senza avere mai risposta, portano il docente ad essere complice suo malgrado di questa grave mancanza di responsabilità e sensibilità sapendo di incorrere in un illecito o reato, dando al docente la convinzione che se questo è deciso dal DS e dall’RSPP essendo loro per primi i responsabili il docente non deve più porsi il problema, dimenticando che il Docente è un pubblico ufficiale e che come dice anche il nuovo contratto 2016-2019 all’art 11:
Ulteriore illecito da parte dei Dirigenti si compie quando si induce in errore o a compiere un illecito il proprio dipendente nel caso in cui si lascia intendere di poter apporre la propria “firma” che ricordo non è ad oggi nient’altro che un CLIC senza valore legale per quanto alcuni DS vogliano dare al “clic” il valore di “firma debole” che non ha e non dà la certezza della firma, ma rimane a discrezione del giudice se prenderla o no in considerazione.
I docenti che non avendo il Cartaceo dove firmare (in caso di guasto rete), appongono la firma in un “momento diverso dall’essere al lavoro“ compiono un falso materiale art 476 del Codice penale.
Dunque sapendo che alla luce della novellata legge Madia che ha modificato alcuni art della 165/2001 che ha modificato ed inasprito con il licenziamento in tronco la “falsa attestazione al lavoro” mi domando con quale leggerezza i Dirigenti affrontano il problema, come in questo caso di questa scuola come si possa scrivere nel recentissimo regolamento di istituto concetti di tale superficialità: “La firma di presenza deve essere apposta giornalmente: non è consentito firmare in anticipo per i giorni successivi. In caso di particolari problemi tecnici, la firma dovrà essere regolarizzata nel più breve tempo possibile. In caso di malfunzionamento del software o indisponibilità momentanea del supporto informatico o della connessione Internet, il docente appena possibile provvederà ad inserire i dati nel registro elettronico”.
Commento:
Questo regolamento dice che non si possa firmare per i giorni successivi, ma non dice che la legge vieta di firmare a posteriori e che facendolo si compie reato; “appena possibile” non è oggettivo in quanto il guasto come in tanti casi permane per giorni o come accaduto ed accade i PC erano in assistenza per giorni senza avere nessuna disposizione o circolare o sul regolamento su come fare per attestare la presenza nel momento in cui si è al lavoro e non in un momento diverso, lasciando il docente senza la possibilità di attestare il proprio servizio e facendolo fare (suggerito per come è scritto) a posteriori come tutti oggi fanno compiendo un illecito.
Il Registro elettronico: modalità di inserimento, voti, comunicazioni alle famiglie.
Non si capisce perché si voglia bypassare il DPR 122/09 e il Decreto legislativo 62 /2017 sulle valutazioni e comunicazioni alle famiglie che è già normato ed il servizio alle famiglie è già garantito.
Voler imporre di inviare a raffica voti stabilendo quanti per regolamento ed imponendo comunicazioni alle famiglie attraverso un regolamento di istituto interferendo nella libertà del docente di stabilire quante e quali debbano essere le “congrue” valutazioni che possono essere diverse da docente a docente per quantità e tipologia e tempistica di correzione nella libertà di insegnamento.
Modalità che già le norme esistenti prevedono e volutamente lasciano la libertà di decidere ad ogni insegnante (DPR 122/09) costringendo così i docenti (che hanno bisogno dei loro tempi per valutare), a sparare voti e valutazioni e comunicazioni a raffica, creando così come accade oggi un corsa dei genitori a volere il voto seduta stante magari ON line, rischiando così di incorrere senza volerlo in errori possibili dettati dalla bulimia di voti ed informazioni con il rischio di poter mandare/inviare anche sbagliando o senza riflettere troppo ad una famiglia per un’altra, o trascrivendo voti di uno anziché di un altro per semplice omonimia, rischiando di inviare o pubblicare una informazione anche riservata incappando in una violazione privacy sulla quale non siamo stati formati, nulla sappiamo e senza alcuna tutela.
Ricordiamo che chi, anche erroneamente vìola incolpevolmente la privacy (art. 161 196/03) si prende l’ammenda che al minimo sono 6.000 euro se accertata, anche solo per mero errore materiale, dunque colposamente, ma l’ammenda si paga lo stesso proprio perché ammenda non esiste la possibilità di pagare una cifra inferiore, come accade per una multa, se accertata la devi pagare.
Non viene mai chiarito dalla amministrazione pur avendone fatto richiesta per iscritto se un docente nello svolgere il proprio servizio colposamente viola la privacy anche con l’uso del registro elettronico comunicando o rendendo visibile una “nota disciplinare “ o altra informazione per esempio di un alunno anziché ad /di un altro .
E’ coperto il docente dalla assicurazione integrativa per casi di violazione Privacy nello svolgimento del proprio lavoro? L’assicurazione integrativa è facoltativa oggi e non è obbligatoria considerando che L’INAIL non paga casi di questo tipo.
Il Registro elettronico: privacy
Pochissimi Istituti Scolastici rispettano o hanno rispettato al momento dell’introduzione del R.E. la normativa sulla Privacy, hanno dato avvio al registro elettronico senza preoccuparsi minimamente di informare e formare i docenti, le famiglie e gli studenti sulla Privacy, mentre avrebbero dovuto dare informazione in base all’art. 7 della legge 196/03 dove sono custoditi i dati, chi li custodisce, il perché e così via.
Neanche a seguito del Vademecum del Garante della Privacy di novembre 2016 i DS hanno provveduto, come ben stampato a pag 8 che scrive:
STUDENTI E FAMIGLIE INFORMATE Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private – hanno l’obbligo di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali. Devono cioè rendere noto, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.
Chi di NOI è al corrente? (obbligatoria l’informativa art. 13 da consegnare in cartaceo all’atto delle iscrizioni non ON LINE).
Sappiamo che all’interno del Registro elettronico inseriamo oltre ai dati personali, anche dati sensibili (indicazioni sanitarie di alunni H o DSA dunque di salute) altre informazioni se non sensibili indubbiamente “riservate “ che sicuramente possono venir lette da addetti ai lavori del R.E ma non facenti parte del consiglio di Classe o altre persone che non conosciamo, dunque da qui si capisce come mai a distanza di 6 anni oramai, il Garante per la privacy non si sia ancora espresso in quanto consapevole che oggi i REGISTRI elettronici in utilizzo non sono in grado di garantire la privacy secondo gli standard europei e non sono in grado di risolvere il problema della “firma” in quanto già esistono quella digitale e quella elettronica che non sono il “ clic” che noi apponiamo tutti i giorni.
Dunque sicuramente i DS incorrono nell’illecito art 161 del Codice Privacy legge 196/03
“Omessa o inidonea informativa all’interessato”
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro” .
Altro aspetto è la non certezza del segreto d’ufficio in quanto per le stesse ragioni della privacy non sappiamo chi altri oltre al consiglio di Classe possa accedere.
Altro aspetto non di minore importanza è la possibilità di cui nulla si sa se il Dirigente possa seppur non previsto tra le sue prerogative al comma 78 della legge 107 (che non prevede un ruolo ispettivo e tantomeno sulla didattica) possa avere accesso e se abbia la possibilità di poter modificare i dati o i contenuti indiscriminatamente nella parte “personale” del registro elettronico del docente senza che questo ne sia al corrente, potendo all’insaputa del docente, essere “attenzionato“ diversamente rispetto ad altri docenti nelle proprie abitudini come accade oggi, contravvenendo ai Doveri di imparzialità che il DS debba avere, cosa che non accadeva con il registro cartaceo che in “virtù” del suo nome “personale“ per avere accesso doveva farne richiesta al docente in quanto in suo possesso.
Volevo segnalare un aspetto di cui si fa finta di non vedere ma che meritano una attenzione
Ribadendo da parte mia, che l’alibi della dematerializzazione voluta dal MIUR non può reggere di fronte ai due aspetti di tale importanza e fondamentali quali, attestazione certa della presenza in servizio che ad oggi non ha alternativa per essere attestata poiché il guasto è sempre possibile e molto frequente.
Ribadendo che non esiste elettronica che può sostituire tutto ed in tutte le situazioni e, dunque le presenze vanno scritte a mano quotidianamente per essere sempre pronti ad evacuare senza dimenticare nessuno e qui l’elettronica nulla può salvo a meno che non si metta un chip addosso alle persone.
In molti si chiederanno il perché accade questo? Perché non intervengono?
Io ho provato a darmi delle risposte.
La prima, che i fornitori del sistema stanno sperimentando e stanno arrancando con modifiche quotidiane continue nel trovare soluzioni che oggi non garantiscono il servizio a loro richiesto.
La dematerializzazione è un pretesto per poter monitorare il nostro operato e studiare le nostre abitudini e non per rendere un servizio “efficace ed efficiente” come a cantilena si usa scrivere e dire, basterebbe togliere il sistema da ON LINE e farlo OFF line è tutto sarebbe più semplice, basterebbe dare un software in uso solo al singolo docente e per esempio mensilmente scaricare i dati in un server interno alle scuole come già di fatto esiste, non si incorrerebbe nei problemi sopra esposti.
L’altro aspetto più preoccupante per il quale noto una mancanza di sensibilità della Dirigenza su questi temi e la cosa parrebbe molto strana in quanto si parla di reati penali in gioco, è il fatto della “incompatibilità“ tra gli obiettivi che i dirigenti si sono dati in accordo con il MIUR che prevedono per tutti il raggiungimento di obiettivi comuni quali L’inserimento dell’elettronica a qualunque costo a supporto della dematerializzazione accelerando forzosamente per quanto pur con infrastrutture deboli, insufficienti o inesistenti si approva l’utilizzo del Registro Elettronico per far si di ottenere il premio di risultato mostrando le delibere al NEV (Nuclei Esterni di Valutazione) che non andranno certo a verificare o a domandare se il sistema funziona informatico funziona (non è tra il loro compiti) ma solo se esistono le delibere che dimostrino di utilizzarlo.
Così facendo e per raggiungere questo obiettivo si dimenticano “stranamente “ delle leggi esistenti.
Considerazione di tipo economico
Il comma 32 dell’art. 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recita: “All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Io credo proprio di NO, 50, 100 registri di classe all’anno cartacei non costano annualmente quanto il pacchetto software, le implementazioni ed interventi manutentivi ai PC. Chiedete di pubblicare le fatture, prendete una calcolatrice e fatte le somme.
Ricordo che il cartaceo non si guasta mai, non crea disservizi, garantisce la attestazione al lavoro, garantisce la privacy da intrusioni inaspettate, garantisce il rispetto delle procedure sulla sicurezza, tutto in un solo strumento “efficiente ed efficace”. Chi smentisce questo?
Cosa accadrà il 28 maggio 2018 quando ci sarà la piena applicazione del GDPR UE 679/2016 che supererà la legge 196/03 sulla privacy in vigore oggi con norme molto più restrittive?
Massimo Locci
docente scola superiore Cagliari
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