E’ durata 5 anni la “battaglia legale” di una insegnante di Olbia che al termine dell’anno scolastico 2015/16 era stata sanzionata dal dirigente scolastico per non aver compilato il registro elettronico.
Nell’accogliere il ricorso dell’insegnante contro la sanzione disciplinare il giudice del lavoro ha evidenziato come “la connessione Internet della scuola fosse inadeguata e, finanche, assente, rendendo oggettivamente impossibile la compilazione, in tempo reale, del registro di classe telematico”.
Inoltre – si legge ancora nella sentenza – esaminando il caso “è emersa, l’assenza di computer o tablet a disposizione dei docenti di alcune classi”. Tale situazione – secondo il giudice – “attesta l’oggettiva inesigibilità, in capo alla ricorrente, della compilazione del registro elettronico nel luogo e nel tempo a ciò deputato, ovvero a scuola e durante l’orario di servizio”.
In proposito la sentenza chiarisce un aspetto importante che evidenzia “come la ricorrente non fosse tenuta a operare tale compilazione ricorrendo a mezzi propri o presso la propria abitazione posto che il registro di classe, stante la sua natura di atto pubblico con fede privilegiata e le cui risultanze possono essere contestate solo con proposizione della querela di falso, deve essere compilato non a posteriori, ma contestualmente all’attività che vi viene attestata dal docente”.
La decisione del Tribunale sardo si aggiunge ai pronunciamenti di altri giudici che in questi anni sono intervenuti sulla materia e che sono stati sempre concordi sulla questione: il registro elettronico deve essere compilato a scuola e l’istituzione scolastica deve fornire al docente la strumentazione necessaria. In mancanza di tali condizioni non esiste l’obbligo per l’insegnante di utilizzarlo.
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