Non sono mancate anche quest’anno le lamentele in merito al registro elettronico. Infatti, sono tanti i casi in cui è difficile, se non impossibile, compilare il registro elettronico in tempo reale.
I motivi sono uguali al passato: scarsa o nessuna connessione a scuola e mancanza della strumentazione. Non di rado, infatti, i docenti devono utilizzare tablet e connessioni personali.
Sul tema, per fare chiarezza ai lettori che hanno chiesto in merito, ricordiamo la recente sentenza del Tribunale di Bari, che ha accolto il ricorso di una docente di Barletta sanzionata dal proprio dirigente per non aver compilato il registro elettronico.
L’insegnante, nello specifico, non aveva compilato il registro elettronico perchè le sue aule erano sprovviste di adeguata strumentazione. Il giudice ha anche rilevato che la scuola non può “pretendere” che i docenti compilino il registro ricorrendo a PC o tablet personali.
Certamente questo riesce a chiarire la situazione, ma ancora non vi è una precisa disposizione del garante della Privacy sul tema.
Solo un aspetto sembra certo: in caso di attrezzature informatiche carenti i docenti non sono certamente tenuti a sopperire con strumenti personali.
Come riportato in precedenza, nel caso si decida di adottare il registro elettronico, è compito del Dirigente scolastico garantire la presenza di un PC portatile o un tablet in ogni aula per consentire ai docenti un facile accesso al registro elettronico. Anche la linea Wi-Fi deve essere garantita in ogni aula per facilitare il collegamento dei docenti, in ogni momento della giornata scolastica, al registro elettronico.
Pertanto, in caso di mancanza di connessione o comunque reale impossibilità di compilazione in tempo reale del registro elettronico, è consigliabile comunicare ufficialmente al Dirigente scolastico tali difficoltà e la conseguente motivazione dell’impossibilità a una immediata compilazione del registro elettronico.
Bisogna ricordare che il primo atto normativo che parla di uso del registro elettronico è riferito all’articolo 7 comma 31 del DL 95/2012 che recita così: “A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”. La norma, come specificato altre volte, non è imperativa, cioè ribadiamo che l’adozione del registro elettronico non è obbligatoria.
A questo bisogna anche aggiungere che il comma 27 della stessa legge parlava anche di un piano di “dematerializzazione” che il Miur avrebbe dovuto adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto legge, piano che però non è mai stato completato.
Sarebbe poi toccato anche allo stesso Garante della Privacy chiarire in merito al corretto impiego del registro elettronico, che avrebbe dovuto prevedere un provvedimento ad hoc del Garante (anche questo provvedimento non c’è mai stato).
Il registro elettronico, ricordiamo, è un atto pubblico a tutti gli effetti e, in quanto tale, dovrebbe essere validato con la firma digitale dell’insegnante che lo compila.
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