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Registro elettronico, se adottato diventa anche uno strumento per rilevare la presenza del docente nelle sue ore di insegnamento

Il registro elettronico oltre ad essere un utile strumento per comunicare in tempo reale con le famiglie, rappresenta anche il dispositivo per la rilevazione della presenza del docente a scuola durante le ore di insegnamento. In alcuni registi elettronici è prevista anche l’area di firma per i docenti di potenziamento che svolgono attività progettuali o le supplenze dei docenti assenti. È importante ricordare che per i docenti sono esclusi i controlli dell’orario di servizio utilizzando meccanismi automatizzati come il badge, mentre è un obbligo la compilazione, in tempo reale, del registro elettronico.

Rilevazione orario di servizio per i docenti

La normativa vigente esclude i docenti dalla rilevazione automatizzata, attraverso il badge, dell’orario di servizio. A tal proposito è utile ricordare che la circolare ministeriale n. 4797 del 20 ottobre 1992 della Funzione Pubblica (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 1992), esclude nello specifico il corpo insegnante della scuola dai controlli dell’orario di servizio utilizzando meccanismi automatizzati come il badge. Inoltre è opportuno ricordare che esiste anche un decreto del ministero dell’istruzione, precisamente si tratta del decreto ministeriale n.1707/04, che, relazionando su un ricorso di natura gerarchica, specifica che il docente inosservante dell’obbligo di utilizzare il badge imposto con ordine di servizio dal dirigente scolastico, non può essere sanzionato. É importante aggiungere che, anche l’allora CNPI ( attuale CSPI), quando era nel pieno delle sue funzioni, aveva espresso lo stesso parere evidenziato nel su citato decreto del Ministero dell’Istruzione.

TAR e Corte di Cassazione

Particolare importanza su questo specifico argomento riveste l’intervento del TAR Lazio, sezione III, 2 febbraio 1995 n. 250, che ha definito illegittimo il provvedimento rettorale che ha imposto gli orologi marcatempo al personale docente universitario presso i policlinici, senza che tale modalità di controllo delle presenze fosse prevista dalla convenzione tipo, e quindi in assenza di fondamento normativo specifico.

C’è anche la sentenza n. 11025/2006 della Corte di Cassazione che è entrata nel merito del controllo dell’orario di lavoro dei dipendenti pubblici. Per i dipendenti pubblici, specifica la sentenza, l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa di tipo legislativo o di tipo contrattuale.

Il controllo dell’orario di servizio dei docenti quindi non può essere imposto dal Dirigente scolastico, perchè non esiste alcuna norma legislativa e nemmeno contrattuale che lo preveda.

Registro elettronico per rilevare presenza

Per rilevare la presenza in servizio dei docenti, l’unico sistema di rilevazione è la firma sul registro di classe in corrispondenza del giorno e dell’ora del proprio turno di servizio, oggi con i registri elettronici tra l’altro la rilevazione è rilevabile istantaneamente e in tempo reale da famiglie e Dirigente scolastico. Bisogna ricordare che per norma contrattuale, art.29 comma 5 del CCNL 2006/2009, il docente ha l’obbligo di trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, da quel momento potrà firmare la sua presenza in classe.

Non dovrebbe essere consentito firmare e compilare il registro elettronico prima o dopo la lezione ( salvo oggettive motivazioni di non funzionamento del dispositivo elettronico), in quanto la firma sul registro di classe è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti, e che quindi deve poter essere espletato in classe durante l’ora di lezione.

In buona sostanza il docente dovrebbe firmare digitalmente, registrare le assenze degli alunni, mettere i voti delle valutazioni scritte e orali in tempo reale, compilando il registro di classe e quello personale della materia, proprio per il fatto che la legge impone al pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, di documentare tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell’insegnante sono quelli che accadono nella classe durante la lezione.

In questo modo il Dirigente Scolastico ha la possibilità di avere sotto controllo la situazione sintetica aggiornata delle presenze, assenze, ritardi e uscite di tutte le classi, quindi è nelle condizioni di conoscere se un docente compila o meno il registro elettronico. in tempo reale.

Lucio Ficara

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