Proseguono anche quest’anno lamentele in merito al registro elettronico. Un docente di scuola superiore ci segnala che nell’istituto dove insegna non può compilare il registro elettronico perchè manca la connessione. Dopo essere stato costretto, insieme ad i suoi colleghi, ad utilizzare il proprio strumento fino allo scorso anno, quest’anno la scuola ha deciso di fornire la strumentazione. Tuttavia, la connessione internet ancora scarseggia e pertanto, la compilazione in tempo reale continua a non essere tale. E questo è molto grave, perchè il registro elettronico, ricordiamo, è un atto pubblico a tutti gli effetti e, in quanto tale, dovrebbe essere validato con la firma digitale dell’insegnante che lo compila.
Sul tema, ricordiamo la recente sentenza del Tribunale di Bari, che ha accolto il ricorso di una docente di Barletta sanzionata dal proprio dirigente per non aver compilato il registro elettronico.
L’insegnante, nello specifico, non aveva compilato il registro elettronico perchè le sue aule erano sprovviste di adeguata strumentazione.
Il giudice ha anche rilevato che la scuola non può “pretendere” che i docenti compilino il registro ricorrendo a PC o tablet personali.
In attesa di una precisa disposizione del garante della Privacy sul tema, pertanto possiamo affermare che in caso di attrezzature informatiche carenti i docenti non sono certamente tenuti a sopperire con strumenti personali.
Come riportato già in precedenza, nel caso si decida di adottare il registro elettronico, è compito del Dirigente scolastico garantire la presenza di un PC portatile o un tablet in ogni aula per consentire ai docenti un facile accesso al registro elettronico. Anche la linea Wi-Fi deve essere garantita in ogni aula per facilitare il collegamento dei docenti, in ogni momento della giornata scolastica, al registro elettronico.
Ne consegue che, in caso di mancanza di connessione o comunque reale impossibilità di compilazione in tempo reale del registro elettronico, bisogna comunicare ufficialmente, per iscritto, al Dirigente scolastico tali difficoltà e la conseguente motivazione dell’impossibilità a una immediata compilazione del registro elettronico.
Ma l’adozione del registro elettronico non è obbligatoria. Bisogna infatti andare a leggere il primo atto normativo che parla di uso del registro elettronico è riferito all’articolo 7 comma 31 del DL 95/2012 che recita così: “A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”. La norma, come specificato altre volte, non è imperativa, cioè ribadiamo che l’adozione del registro elettronico non è obbligatoria.
Inoltre, sappiamo che “le scelte di utilizzo del registro elettronico e di pubblicazione on-line dei voti non competono al collegio dei docenti né al consiglio d’istituto”, come riferito dal Ministro in una precedente interrogazione parlamentare.
La domanda sorge quindi spontanea: perchè si istituisce il registro elettronico se non si hanno gli strumenti e la connessione adeguate?
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