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Regolamento autonomia scolastica

Il 30 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il Regolamento sull’autonomia che ora dovrà acquisire il previsto parere della commissione parlamentare competente, prima di essere emanato dal Presidente della Repubblica. Con questo provvedimento il quadro normativo dell’autonomia viene completato e le norme fin qui emanate possono essere meglio comprese e valutate perché il disegno riformatore si è dispiegato nella sua interezza.
Se il provvedimento non subirà modifiche strutturali, come è realistico prevedere, ci troveremo di fronte ad un nuovo complesso atto giuridico suddiviso in tre Titoli e 17 articoli.
Il Titolo I (articoli 1 e 2) riguarda le Istituzioni scolastiche nel quadro dell’autonomia, il Titolo II (articoli 3-13) le Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione; il Titolo III (articoli 14-17) le Disposizioni finali.
Quali conferme o novità emergono dal nuovo documento su cui può essere utile riflettere e discutere: una conferma da apprezzare sicuramente è quella contenuta nell’articolo 17 che fa una ricognizione di tutte le norme del Testo Unico che vengono abrogate. Si tratta di 25 articoli o parti di articoli che vengono dichiarati non più in vigore. La ricerca di chiarezza e di certezza del diritto non può non essere apprezzata. Una novità riguarda la definizione del "Piano dell’offerta formativa". Non è dato capire se o in che misura la parola "Piano" sostituisca la parola "Progetto" contenuta in altri atti giuridici in vigore che hanno fin qui parlato di Piano Educativo di Istituto (PEI).
Ci stavamo abituando a parlare di PEI dovremo abituarci a parlare di POF? Ed ancora che fine ha fatto l’espressione "Carta dei servizi". Non risulta formalmente abrogata, né poteva esserla da un atto giuridico come un Regolamento, ma non è abrogata di fatto se non c’è traccia nelle norme degli ultimi due anni emanate su iniziativa del Ministro Berlinguer? Su questo versante un po’ più di chiarezza non farebbe male a nessuno.

Calogero Virzì

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