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Regolamento europeo Privacy: non cambia nulla per foto minori

Foto minori nel Web, cosa cambia con l’introduzione del nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati? Praticamente nulla. Eppure…

Foto minori nel Web, partiamo da lontano

Sono solito ad inquadrare il problema! Ad allargare la visuale fino a contemplare il quadro e meno il particolare (=il caso). In questo modo si è liberi da condizionamenti.
Detto questo, il minore è tutelato da convenzioni, leggi internazionali e locali. Il primo riferimento è La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176. L’articolo 3 può essere definito il fondamento di tutto il documento.
Si legge: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.”
Nello specifico e nel nostro caso il riferimento è l’art. 16 che recita: “Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.
Detto in altri termini: le foto e i video, che svelano alcuni dati della sua privacy, non possono essere pubblicate “ipso facto”, considerando la possibilità che attraverso la condivisione possono ledere la sua reputazione e la sua dignità. 
Questi principi sono nella   nostra Costituzione e precisamente all’art. 31 che sancisce l’’infanzia e non solo come un’età che deve essere protetta.

Scendiamo di livello…

Da questi principi discendono l’attenzione e la cura che devono essere rivolte al minore.
Atteggiamenti che devono essere più stringenti in caso di pubblicazione di materiale fotografico nel Web. Quest’ultimo rappresenta una grande opportunità di interazione e condivisione di materiale (2.0) finalizzato alla formazione culturale. E non solo.
Di contro esiste un vasto mondo virtuale (Deep Web) non rilevato dai comuni  motori di ricerca (90%)  dove accanto a interessi leciti, ne esistono altri, come i siti pedopornografici, store dove si vendono farmaci, droghe, armi, applicazioni che garantiscono l’anonimato….
Ecco le ragioni che hanno spinto il Garante della Privacy (dicembre 2016) a formalizzare il criterio della prudenza nella pubblicazione di foto o video nel Web.
Si legge a pag. 21: “Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video
Ora questo consenso può essere dato solo da chi esercita la patria genitoriale. In altri termini dai due genitori, anche se separati o divorziati (Sentenza tribunale Mantova 19 settembre 2017)

Regolamento europeo sulla Privacy, nulla cambia!

Il 25 maggio è entrato in vigore il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.
Documento lungo e complesso. In sostanza reitera continuamente i principi del trattamento, del consenso e delle sanzioni. E’ stringente sulle procedure, confermando però la necessità di un consenso genitoriale al trattamento dei dati dei minori o alla loro divulgazione attraverso immagini o video.
Lo si evince indirettamente da questo passaggio a pag. 7: “I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.
Detto questo non si comprende l’ansia di qualche Dirigente Scolastico diretta ad eliminare o oscurare questo materiale da siti, pagine social afferenti la scuola.

Alcune indicazioni 

Premessa la necessità di centellinare queste pubblicazioni, è indispensabile che l’Istituto faccia firmare ad entrambi i genitori una liberatoria ben articolata(trasparenza, legittimità, proporzionalità), richiedendo anche la fotocopia dei loro documenti.
Non è sufficiente! La cautela istituzionale deve concretizzarsi possibilmente nella protezione  di materiale in aree riservate (siti) o in pagine social con impostazioni della privacy non “pubbliche” .
Infine, è consigliabile evitare di riprendere singoli minori. E’ preferibile la modalità gruppo, dove quest’ultimo è ripreso almeno in secondo piano. Ovviamente la lista non termina qui. Le suddette indicazioni, però, costituiscono il minimo che deve caratterizzare una istituzione formativa statale. E non solo!

Gianfranco Scialpi

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