Quale regolamento del Garante della Privacy per la tutela dei minori a scuola (o a casa in DaD) rispetto al Covid e alla didattica a distanza?
Tre consigli pratici di grande rilievo del Garante della privacy sono:
Nello specifico dell’uso di smartphone o tablet a scuola o durante la didattica a distanza, il Garante della Privacy specifica che l’uso di cellulari e smartphone è consentito per fini strettamente personali o per uso didattico, purché nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari. In ogni caso resta inteso che non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese.
Gli istituti sono chiamati a fare attenzione alla questione della Privacy in relazione alla DDI. Sul sito del Ministero, infatti, in tema di Privacy Covid scuola, si legge: Si raccomanda di adottare accorgimenti al fine di minimizzare i rischi derivanti da un uso improprio o dalla perdita di controllo dei materiali e delle videolezioni resi disponibili dai docenti sulla piattaforma, con possibile pregiudizio della protezione dei dati.
Una domanda frequente da parte delle famiglie è:
Le scuole sono tenute ad acquisire il consenso di alunni, genitori e insegnanti per attivare la didattica a distanza?
La risposta del garante della Privacy è netta: no. L’informativa sulla Privacy nella scuola del Covid chiarisce la questione nel documento Covid e protezione dei dati personali:
Gli istituti scolastici possono trattare i dati, anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni (anche minorenni), e genitori nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, neanche in relazione alla didattica a distanza, attivata a seguito della sospensione delle attività formative delle scuole di ogni ordine e grado.
D’altra parte, a garanzia delle famiglie, sulla stessa informativa legata alla Privacy Covid a scuola, il garante chiarisce che: gli istituti scolastici devono informare gli interessati in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati nelle attività di didattica a distanza e sono tenuti ad assicurare la trasparenza del trattamento informando, con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori, gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti) in merito, in particolare, ai tipi di dati e alle modalità di trattamento degli stessi, ai tempi di conservazione e alle altre operazioni di trattamento, specificando che le finalità perseguite sono limitate esclusivamente all’erogazione della didattica a distanza, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale.
Quanto alla questione dell’informativa privacy legata ai sintomi da Covid-19, sulle Faq Ministeriali leggiamo che le famiglie devono collaborare, ma non sono tenute a dichiarare periodicamente l’assenza di sintomi del figlio. Ecco cosa afferma il Ministero nelle Faq:
Le scuole non possono imporre alle famiglie e agli alunni di dichiarare periodicamente l’assenza di impedimenti (quale febbre o difficoltà respiratorie) all’accesso ai locali scolastici, ma possono invece richiedere alle famiglie di collaborare, informando il dirigente scolastico o il referente scolastico per COVID-19, circa: eventuali assenze per motivi sanitari al fine di individuare eventuali focolai; il caso in cui un alunno risulti contatto stretto di un caso confermato COVID-19.
O ancora, in un’altra Faq:
È possibile far sottoscrivere agli studenti o ai genitori, per gli alunni minorenni, delle autodichiarazioni sullo stato di salute o in merito all’eventuale esposizione al contagio da Covid-19, quale condizione per l’accesso a scuola?
No, attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l’altrui stato di salute. L’art. 49 del DPR 445/2000 prevede infatti la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari.
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